Il preavviso nel licenziamento e nelle dimissioni

(foto Shutterstock)

Disciplina generale

IN COSA CONSISTE IL PREAVVISO?

La parte che, per sua volontà, vuole porre fine al rapporto di lavoro, è tenuta a comunicarlo all’altra con il preavviso.
Il preavviso deve essere dato con un periodo di anticipo rispetto alla definitiva cessazione del rapporto.
La durata di questo periodo è stabilita dal contratto collettivo, e varia in base alle qualifiche o all’anzianità di servizio del lavoratore.
Si tratta di un obbligo previsto dall’art. 2118 del codice civile per i contratti di lavoro a tempo indeterminato.

QUAL È LA FINALITÀ DELLA COMUNICAZIONE DEL PREAVVISO? 

La finalità del preavviso è quella di consentire, al dipendente licenziato, di avere un periodo di tempo per cercare un altro impiego con la garanzia della retribuzione.
Nel caso in cui sia il lavoratore a dimettersi, viceversa, si garantisce al datore di lavoro un periodo di tempo per poter trovare un sostituto.

QUALI SONO I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DELLE PARTI DURANTE IL PERIODO DI PREAVVISO?

Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente: di conseguenza il datore di lavoro continua a retribuire l’attività che viene regolarmente svolta dal lavoratore.
Il lavoratore licenziato con preavviso, infatti, ha diritto a prestare la propria attività lavorativa durante il relativo periodo, così come il lavoratore dimissionario è tenuto a prestarla fino alla scadenza di quel periodo.
Va aggiunto che, se il lavoratore ha continuato a svolgere la propria attività, il periodo di preavviso verrà preso in considerazione per la maturazione del diritto alle ferie.

COSA SUCCEDE SE NON VIENE RISPETTATO IL PREAVVISO?

La parte che voglia porre fine al rapporto di lavoro, senza comunicare il preavviso, sarà obbligata nei confronti dell’altra a corrispondere una somma di denaro a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.
Tale somma è pari all’importo della retribuzione che sarebbe spettata durante il periodo di preavviso, e viene calcolata considerando anche le provvigioni, i premi di produzione, e ogni altro compenso di tipo continuativo, fatta esclusione per quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Va ricordato che, nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi per giusta causa non opera l’obbligo di preavviso.
In tutti i casi in cui viene corrisposta l’indennità sostitutiva il rapporto di lavoro si risolve immediatamente.

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