Cosa succede se ti fai male in smart working?

Cosa succede se ti fai male in smart working?
(foto Shutterstock)

Lo smart worker è assicurato contro infortuni e malattie professionali. Il datore è responsabile della sua sicurezza, ma con alcune eccezioni

Lo smart working è un accordo tra lavoratore e datore di lavoro che ha lo scopo di regolare la prestazione lavorativa resa in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali. In questo modo il lavoratore può prestare l’attività in luoghi preventivamente concordati con l’azienda, come ad esempio il proprio domicilio, le caffetterie, i coworking etc.

Datore di lavoro e dipendente possono accordarsi per la regolazione dello smart working su alcuni giorni lavorativi della settimana, a tempo determinato o indeterminato, sugli obiettivi da raggiungere, sul rispetto della privacy, nonché su aspetti economici come il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal lavoratore per la navigazione in internet, il traffico telefonico, eventuali stampe etc.
La prestazione lavorativa, in ogni caso, deve essere resa nel rispetto del diritto alla disconnessione, ovvero il diritto per il lavoratore di non essere costantemente reperibile, fornendo informazioni in merito ai controlli a distanza da parte dell’azienda e sui comportamenti sanzionabili da quest’ultima.

Il datore di lavoro è tenuto a fornire anche al lavoratore un’informativa annuale sui rischi generali e specifici che possono incorrere nello smart working; il lavoratore, a sua volta, è tenuto a osservare tutte le misure di sicurezza al fine di evitare qualsiasi rischio esterno che possa mettere a rischio la sua incolumità.

Sicurezza: ci sono tutele in smart working?

. Ogni lavoratore, in base alla sua mansione e al settore in cui opera l’azienda presso cui è occupato, è per legge assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali.
Lo smart worker continua ad essere assicurato rispetto al rischio connesso alla sua prestazione lavorativa, e il datore di lavoro rimane responsabile per la sua sicurezza (fatta eccezione per il rischio elettivo), come avviene per il lavoro ordinario in ufficio.

Il datore di lavoro deve informare e assicurare il lavoratore circa eventuali rischi aggiuntivi in cui il dipendente potrebbe incorrere nella nuova modalità di lavoro agile.
Secondo l’INAIL – dal momento in cui lo smart worker, per fornire la propria prestazione lavorativa, deve usare strumenti tecnologici (pc, telefono etc.) – il datore di lavoro è considerato responsabile anche per questi, ed è tenuto ad assicurarsi che siano correttamente funzionanti.

Cosa fare in caso di infortunio?

In caso di infortunio il lavoratore deve recarsi in ospedale, farsi visitare e, una volta ottenuto il certificato medico attestante la causa violenta in occasione di lavoro (tale è infatti la definizione di infortunio), consegnarlo quanto prima al datore di lavoro, così come avviene per l’infortunio in azienda.

Il datore di lavoro, a sua volta, provvederà alla trasmissione della denuncia di infortunio all’INAIL ed elaborerà la busta paga del dipendente considerando l’evento sospensivo dell’attività lavorativa.

Chi paga i giorni di infortunio?

Di regola l’infortunio viene pagato direttamente dall’INAIL, spesso però accade che il datore opti per anticipare al lavoratore il pagamento della prestazione da parte dell’istituto.
Le stesse regole valgono nel caso di infortunio occorso in smart working, che rappresenta unicamente una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Esempi

Nel caso di infortunio durante il lavoro agile, per definire la risarcibilità da parte dell’INAIL, verrà verificato che l’attività svolta all’esterno dell’azienda sia necessaria e funzionale alla prestazione oggetto del contratto.
Quindi, se un lavoratore a casa in smart working si procura un’ustione alla mano preparandosi il pasto, l’evento fortuito non ricadrà nell’infortunio professionale, ma nel classico infortunio domestico di cui non è responsabile il datore di lavoro.

Per fare un altro esempio, la caduta accidentale dalle scale di un dipendente durante una giornata di prestazione agile, in orario di lavoro, può essere ritenuta infortunio sul lavoro se necessaria all’espletamento della prestazione lavorativa. Infatti, se il nesso tra lavoro e infortunio può essere verificato, l’infortunio sarà accertato e non verrà trattato, invece, come malattia.

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