Lavoratrice madre: può essere licenziata?

(foto Shutterstock)

Le specifiche ipotesi e le tutele applicabili

LA LAVORATRICE MADRE PUÒ ESSERE LICENZIATA?

La lavoratrice non può essere licenziata per un determinato periodo di tempo, che va dal momento in cui è accertata la gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 54 d.lgs. 151/2001).
Il divieto opera anche in caso di aborto, a condizione che avvenga dopo il 180° giorno dall’inizio della gravidanza: in questo caso, infatti, l’aborto è parificato al parto, determinando l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 54 del d.lgs. 151/2001.

CI SONO ALTRI CASI IN CUI OPERA QUESTO DIVIETO?

Il divieto di licenziamento si estende anche al lavoratore padre che, entro un anno dalla nascita del figlio, abbia fatto uso al posto della madre del congedo di paternità per una di quelle cause particolarmente forti che lo consentono (come la morte della madre, o le gravi condizioni di salute della madre che non permettano l’assistenza al neonato).
La stessa disciplina, inoltre, si applica in caso di adozione e affidamento: in particolare, se è stato utilizzato il congedo di maternità o di paternità, è vietato il licenziamento dei lavoratori fino ad un anno dall’ingresso del minore nella nuova famiglia.

SONO PREVISTE DELLE ECCEZIONI A QUESTO DIVIETO?

Il divieto di licenziamento non opera in caso di:

  • colpa grave della lavoratrice: deve trattarsi di una gravità specifica, che è possibile accertare prendendo in considerazione il comportamento complessivo della lavoratrice, in relazione alle particolari condizioni, psichiche e fisiche, legate allo stato di gravidanza;
  • cessazione dell’attività dell’azienda in cui la lavoratrice è stata assunta: si ricorda che la cessazione dell’attività deve essere effettiva, non risultando sufficiente un semplice rischio di chiusura;
  • ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o scadenza del termine nei contratti a tempo determinato;
  • mancato superamento del periodo di prova: in questo caso il licenziamento è legittimo solo se il datore di lavoro non era a conoscenza dello stato di gravidanza.

QUALI TUTELE SONO RICONOSCIUTE ALLA LAVORATRICE MADRE?

In caso di licenziamento illegittimo si applica la tutela reale piena, prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Il licenziamento, infatti, è considerato nullo e la lavoratrice ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro o all’indennità sostitutiva della reintegrazione (pari a 15 mensilità).
Il datore di lavoro è condannato al pagamento di un’indennità risarcitoria (in misura minima di 5 mensilità) e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Alla tutela reale piena, prevista dallo Statuto dei Lavoratori, si aggiunge, in questi specifici casi, la previsione di una sanzione amministrativa (da 1.032 a 2.582 euro).

 

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi gratuitamente le ultime novità, le storie e gli approfondimenti sul mondo del lavoro.