Disciplina generale
Le ferie sono il periodo di riposo annuale dall’attività lavorativa, e sono considerate essenziali per il recupero delle energie psico-fisiche (art. 36 Costituzione).
Questo periodo di riposo costituisce un vero e proprio diritto irrinunciabile, spettante a tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dalla tipologia contrattuale, dalla qualifica rivestita, qualunque sia l’anzianità di servizio.
Il periodo di ferie deve essere:
La durata delle ferie è stabilita dalla legge e dal contratto collettivoÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More.
Il periodo minimo non può essere inferiore a 4 settimane (28 giorni di calendario), anche se il contratto collettivo può prevedere dei periodi più lunghi.
Il lavoratore matura il diritto alle ferie in base ai giorni lavorati in un periodo di 12 mesi.
In caso di assunzione infrannuale, il lavoratore avrà diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionati al numero dei giorni in cui ha lavorato.
Ogni mese il lavoratore matura una parte (rateo) del periodo feriale.
Nel caso in cui il dipendente lavori, in un mese, meno di 15 giorni, non matura il periodo di ferie; se nel corso del mese lavora per più di 15 giorni, invece, matura l’intero rateo mensile.
Ad esempio, se il lavoratore è stato assunto il 17 gennaio 2019, al 31 marzo del 2019 gli spettano solo due ratei del periodo feriale (a gennaio ha lavorato meno di 15 giorni, per cui non ha maturato alcun rateo di ferie).
Il momento di godimento delle ferie non è lasciato alla libera scelta del dipendente, ma è stabilito dal datore di lavoro, che deve tenere conto sia delle esigenze dell’impresa che dell’interesse del lavoratore ad un utilizzo delle ferie continuativo.
È previsto che almeno un periodo minimo di 2 settimane di ferie venga utilizzato nell’anno di maturazione.
Le restanti due settimane, invece, possono essere godute nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Nel caso in cui il contratto collettivo riconosca dei giorni ulteriori di riposo feriale, questi possono essere utilizzati anche in maniera non continuativa, oltre il periodo di 18 mesi o, in caso di mancato utilizzo, essere monetizzati.