Flessibilità, autonomia e responsabilizzazione del lavoratore
Il lavoro agile o “smart workingÈ una nuova modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, introdotta dalla l. 81/2017 e caratterizzata dall’assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro per il dipendente. More” è un nuovo modo di lavorare, caratterizzato dall’assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro.
È stato introdotto dalla l. 81/2017 e si fonda sull’accordo tra lavoratore dipendente e datore di lavoro.
L’attività lavorativa ottiene grande flessibilità ed autonomia, permettendo di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro.
Il lavoratore, infatti, può scegliere luogo, orari e strumenti per svolgere parte del suo lavoro al di fuori delle mura aziendali, grazie anche alla possibilità di usare strumenti tecnologici di connessione con la sede principale.
Tutto ciò, tra l’altro, implica una maggior responsabilizzazione riguardo agli obiettivi da raggiungere, aumentando la consapevolezza del proprio operato e la soddisfazione per i risultati ottenuti.
Nota bene: devono, comunque, essere rispettati i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.
Chiariamo subito che lo “smart working” non è un nuovo tipo di contratto di lavoro: il contratto di assunzione e la contrattazione collettivaÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More applicata in azienda rimangono in piedi.
Per lavorare in modalità agile, invece, è necessario un accordo specifico tra lavoratore e datore di lavoro, che va ad affiancarsi al contratto di assunzione.
Esso include la regolamentazione dell’attività lavorativa quando questa viene svolta all’esterno dei locali aziendali, indicando, ad esempio, il luogo in cui la prestazione sarà svolta e per quanti giorni alla settimana, la fascia oraria di reperibilità, i tempi di riposo e le modalità di utilizzo degli strumenti tecnologici messi a disposizione del dipendente.
L’accordo stabilisce anche le modalità di esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa all’esterno dell’azienda e individua le condotte che potrebbero dar luogo a sanzioni disciplinari.
Vengono, inoltre, fissate le fasce orarie in cui il lavoratore può disconnettersi dagli strumenti tecnologici di lavoro e le misure tecniche a ciò necessarie, per evitare che egli debba rimanere continuamente connesso con la sede aziendale (diritto alla disconnessione).
Si. Il datore di lavoro rimane responsabile della salute e sicurezza del dipendente, individuando i rischi collegati alle particolari modalità di esecuzione del rapporto e predisponendo le necessarie misure di prevenzione.
Rimane garantito, per di più, il diritto all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse alla prestazione lavorativa resa esternamente.
Si, a certe condizioni.
L’accordo che istituisce la modalità del lavoro agile, infatti, può essere a termine o a tempo indeterminato.
In quest’ultimo caso, ciascuno può liberamente recedere, con preavviso di almeno 30 giorni (nel caso di lavoratori disabili, il preavviso da parte del datore non può essere inferiore a 90 giorni).
In presenza di un giustificato motivo, invece, è ammesso il recesso prima della scadenza del termine (accordo a tempo determinato) o senza preavviso (accordo a tempo indeterminato).
No. La retribuzione deve corrispondere a quella stabilita dal contratto collettivoÈ l’accordo stipulato a livello nazionale tra i sindacati di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro per regolare determinati aspetti dei contratti individuali di lavoro di un certo settore (es. orario di lavoro, retribuzione minima, ferie, congedi, ecc.). More per i lavoratori che svolgono le stesse mansioni all’interno dell’azienda.
Si. La Legge di bilancio 2019 (l. 145/2018) obbliga i datori di lavoro a riservare priorità di accesso al lavoro agile alle madri, nel triennio successivo al termine del congedo di maternitàPeriodo di astensione obbligatoria dal lavoro, riconosciuto alle lavoratrici durante la gravidanza e nel periodo immediatamente successivo al parto More, ovvero ai lavoratori con figli disabili.
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