Differenza tredicesima e quattordicesima

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(foto Adobe Stock)

La tredicesima e la quattordicesima, cosa sono e come funzionano queste mensilità aggiuntive che per legge spettano a tutti i lavoratori subordinati

Cosa sono?

Sono delle mensilità aggiuntive che vengono pagate al dipendente in determinati periodi dell’anno.

Si tratta, quindi, di stipendi extra che si aggiungono alla normale retribuzione.

Come funziona la tredicesima?

La tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) spetta per legge a tutti i lavoratori subordinati (l. 741/1959 e d.p.r. 1070/1960). Matura nel corso dell’anno (1° gennaio-31 dicembre) e viene corrisposta al dipendente nel mese di dicembre, di solito entro le festività natalizie.

Come funziona la quattordicesima?

La quattordicesima trova origine e disciplina nella contrattazione collettiva. Quindi non spetta a tutti i lavoratori, ma solo a quelli che operano nei settori il cui contratto collettivo di riferimento la prevede.

Di solito viene corrisposta nel mese di giugno o luglio e matura nel periodo che va dal 1° luglio dell’anno precedente al 30 giugno dell’anno di erogazione.

Come si calcola la tredicesima e la quattordicesima?

L’importo delle mensilità aggiuntive viene calcolato sulla base dei mesi di lavoro effettivamente prestato.

Di conseguenza, bisogna moltiplicare la retribuzione lorda mensile del lavoratore per il numero di mesi lavorati e dividere il prodotto ottenuto per 12 (mesi dell’anno): in questo modo si ottiene l’ammontare dello stipendio extra spettante al dipendente.

Di solito la retribuzione da considerare per calcolare la tredicesima corrisponde all’ultimo stipendio mensile percepito dal lavoratore, mentre per la quattordicesima si guarda alla retribuzione media dell’anno trascorso; in ogni caso, sono i contratti collettivi a indicare quali elementi della retribuzione computare ai fini del calcolo.

Per chi lavora part-time l’importo viene riproporzionato in base all’orario di lavoro effettivamente prestato.

In che modo maturano le mensilità aggiuntive?

Normalmente una rata di mensilità aggiuntiva si considera maturata se nel mese di riferimento il dipendente ha lavorato per almeno 15 giorni (i contratti collettivi possono prevedere regole diverse).

Ci sono poi dei periodi in cui il dipendente è assente dal lavoro ma che comunque non escludono il diritto alla maturazione della mensilità extra (es. congedo di maternità, infortuni sul lavoro e malattia entro certi limiti, ferie, congedo matrimoniale).

In ogni caso, bisogna sempre controllare le previsioni dei contratti collettivi, che potrebbero contenere diverse regole.

Cosa succede in caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno?

Solitamente l’ammontare di tredicesima e quattordicesima è rapportato al lavoro effettivamente svolto nell’anno di riferimento: ogni mese di lavoro fa maturare una rata di stipendio extra (1/12).

Di conseguenza, nel caso di assunzione, dimissioni o licenziamento nel corso di tale periodo vengono riconosciuti al lavoratore tanti dodicesimi di mensilità aggiuntiva quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato.

 

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