Un dipendente può essere licenziato durante l’emergenza Covid-19?

(foto Shutterstock)

Vietato licenziare per motivi economici e per assenze dovute a ragioni assistenziali. In altri casi è invece consentito il licenziamento

La situazione di crisi economica causata dalle misure di contenimento della pandemia di coronavirus ha messo a rischio molti posti di lavoro. Per evitare che tante persone perdano il lavoro, il decreto legge Cura Italia ha introdotto alcuni divieti temporanei di licenziamento.

Quali sono i divieti di licenziamento introdotti per il periodo di emergenza Covid-19?

Divieto di licenziamento per motivi economici

Il decreto legge Cura Italia (articolo 46) stabilisce il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sia collettivo sia individuale, indipendentemente dal numero dei dipendenti dell’impresa, per il periodo che va dal 17 marzo al 16 maggio 2020.
Con il decreto Rilancio del 
19 maggio 2020,  il divieto è stato prorogato al 17 agosto 2020.

Cosa si intende per licenziamento per giustificato motivo oggettivo?
Si tratta del licenziamento determinato da «ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa» (articolo 3 della legge 604/1966). In altre parole è il licenziamento per motivi economici.

Che cos’è il licenziamento collettivo?
Si parla di licenziamento collettivo nel caso in cui l’imprenditore intende procedere al licenziamento di almeno 5 dipendenti nell’arco temporale di 120 giorni all’interno della medesima provincia. In questo caso la legge prevede il rispetto di una rigorosa procedura formale.

Riguardo ai licenziamenti collettivi, lo stesso decreto Cura Italia precisa che, fino al 16 maggio, non possono essere avviate le procedure previste dalla legge sui licenziamenti collettivi (233/1991), e che quelle avviate dopo il 23 febbraio devono intendersi sospese

Divieto di licenziamento per assenze dovute a “ragioni assistenziali”

Il decreto legge Cura Italia (articolo 47) vieta fino al 30 aprile 2020 ai datori di lavoro di procedere al licenziamento per assenze dovute a ragioni assistenziali. L’assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro. A condizione che sia preventivamente comunicata e motivata la necessità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri semiresidenziali

Per ragioni analoghe, è vietato anche il licenziamento dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, che si astengono dal lavoro nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

In quali casi continua a essere possibile licenziare anche nel periodo di emergenza?

 Al di fuori dei casi di divieto temporaneo visti sopra, nel periodo di emergenza è sempre possibile licenziare un dipendente nei seguenti casi:

  • licenziamento disciplinare, cioè “per colpa”: per giusta causa, senza preavviso, quando si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, o per giustificato motivo soggettivo, con preavviso;
  • licenziamento per superamento del periodo di comporto, eccetto il caso in cui la malattia sia dovuta ad infezione da virus Covid-19 (articolo 26 del decreto legge 18/2020); 
  • licenziamento per la fruizione del pensionamento per la “quota 100 e licenziamenti per il raggiungimento del limite massimo di età per poter accedere alla pensione di vecchiaia;
  • licenziamento per inidoneità alla mansione, che, sebbene rientri per definizione nei casi di licenziamento per motivo oggettivo, non dipende da ragioni economiche, e quindi è al di fuori dei divieti di licenziamento del decreto Cura Italia;
  • licenziamento dei dirigenti, anche per motivo oggettivo;
  • licenziamento dei lavoratori domestici;
  • licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.

Inoltre sono sempre possibili, non consistendo tecnicamente in licenziamenti, la risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo, e la risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti assunti con contratto a termine in scadenza durante il periodo di divieto.

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