Anche il figlio non convivente può chiedere il congedo straordinario retribuito ex l. 104/1992
L’art. 42 del d.lgs. 151/2001 fissa l’ordine di priorità dei soggetti che possono richiedere il congedo straordinario dal lavoro per assistere familiari con disabilità grave: si parte dal coniuge della persona disabile, passando per i figli conviventi con il medesimo e arrivando, infine, ai parenti e affini di terzo grado, purché conviventi.
La Corte CostituzionaleÈ un organo di garanzia costituzionale che, tra l’altro, ha il compito di giudicare la legittimità delle leggi di Stato e Regioni con riferimento ai diritti e principi fondamentali fissati dalla Costituzione italiana. More, tuttavia, ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione da tale elenco del figlio che, al momento della presentazione della richiesta, ancora non conviva con il genitore gravemente disabile (Sentenza n. 232/2018).
La circolare INPS n. 49 del 5 aprile 2019 chiarisce gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale.
Da ora, dunque, il figlio di persona gravemente disabile potrà richiedere il congedo straordinario retribuito anche se non vive con lei.
Ciò, però, solo in caso di mancanza, decesso o patologia invalidante di tutti gli altri familiari legittimati in via prioritaria secondo l’ordine fissato dalla legge.
Inoltre, al momento della domanda, egli dovrà obbligatoriamente dichiarare che provvederà ad instaurare la convivenza con il genitore entro l’inizio del congedo e che abiterà con lui per tutta la durata dello stesso.