In sede di separazione o di divorzio, uno dei coniugi/genitori può essere obbligato a corrispondere mensilmente ai propri figli e/o all’ex coniuge una somma di denaro a titolo di mantenimento: si tratta del cosiddetto “assegno di mantenimento”. Può essere stabilito dall’accordo delle parti o da un provvedimento del tribunale.
L’obbligo di mantenimento è stabilito in sede di separazione, divorzio, o nel provvedimento che regola gli obblighi delle coppie di fatto che si separano.
Nel caso in cui il lavoratore non adempia all’obbligo di mantenimento, il coniuge/genitore beneficiario del mantenimento può chiedere il pagamento diretto al datore di lavoro.
Per quanto riguarda il mantenimento dei figli o dell’ex coniuge, se l’obbligo di mantenimento è stabilito in sede di separazione, l’ordine di pagamento diretto sarà contenuto in un provvedimento del tribunale che viene notificato al lavoratore e al datore di lavoro. Quest’ultimo dovrà eseguire una trattenuta sullo stipendio pari al valore dell’assegno di mantenimento e lo verserà direttamente al beneficiario.
Nel caso in cui l’obbligo di mantenimento sia stabilito in sede di divorzio, non è necessario un provvedimento del tribunale. Infatti, il lavoratore che non adempie al proprio obbligo di versare l’assegno di mantenimento riceverà, da parte del soggetto beneficiario, un’intimazione di pagamento. Se non provvede entro 30 giorni, verrà inviata al suo datore di lavoro una richiesta stragiudiziale di pagamento diretto. Il datore dovrà quindi eseguire una trattenuta sullo stipendio di valore pari all’assegno di mantenimento, che non potrà superare la metà dello stipendio, e lo verserà direttamente al beneficiario.
Il lavoratore può chiedere al tribunale di revocare o modificare il provvedimento di pagamento diretto dell’assegno di mantenimento?
In caso di “sopravvenuti giustificati motivi”, il lavoratore può chiedere al tribunale che il provvedimento di pagamento diretto da parte del datore di lavoro venga revocato o modificato.
Quanto invece all’eventualità della cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore divorziato e tenuto a corrispondere l’assegno divorzile, un ex coniuge beneficiario dell’assegno potrà richiedere il 40% del TFR maturato in costanza di matrimonio.
Facciamo un esempio: Tizio è stato sposato con Caia dal 2000 al 2020, e per tutto questo periodo ha sempre lavorato per la società Alfa.
Nel 2021 Tizio e Caia divorziano. Alla moglie Caia, se già beneficiaria di un assegno di divorzio, spetterà il 40% del TFR che Tizio ha maturato presso l’azienda Alfa.
Leggi anche:
Come funziona il pignoramento dello stipendio?