L’accordo aziendale per la risoluzione del rapporto nell’emergenza Covid

L’accordo aziendale per la risoluzione del rapporto nell’emergenza Covid
(foto Shutterstock)

Un’alternativa su base volontaria, a disposizione dei lavoratori che concordino la chiusura del rapporto di lavoro, che garantisce il diritto all’indennità di disoccupazione

Il blocco dei licenziamenti nell’emergenza Covid-19

In seguito allo scoppio della pandemia, dal primo provvedimento normativo di marzo 2020, il Governo ha imposto il blocco dei licenziamenti per motivi economici.
Dal 17 marzo 2020 e, ad oggi,
fino al 31 marzo 2021, sono vietati i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, cosiddetti “per motivi economici”. Tale previsione si applica a tutte le aziende, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati. La violazione di tale divieto è sanzionata con la nullità del licenziamento.

Quali sono i casi in cui è ammesso il licenziamento?

Rimangono sempre validi i licenziamenti per motivi disciplinari, per superamento del periodo di comporto, il recesso nel periodo di prova e il licenziamento dei dirigenti.

Con il “decreto Agosto” (d.l. n. 104/2020) sono state introdotte delle specifiche deroghe al divieto di licenziamento per motivi economici. Sono ammessi i licenziamenti nel caso di fallimento dell’azienda senza continuazione dell’attività, in caso di cessazione definitiva dell’azienda conseguente alla messa in liquidazione e nel caso di cambio appalto con assunzione di tutto il personale da parte del nuovo fornitore.

Che cos’è l’accordo aziendale per la risoluzione del rapporto?

Tra le deroghe al divieto di licenziamento, una delle previsioni di maggior interesse del d.l. 104/2020 è l’ “accordo aziendale per la risoluzione incentivata del rapporto”.

Consiste in un accordo collettivo aziendale sottoscritto tra la società e anche uno solo dei sindacati più rappresentativi – come previsto dall’Inps con messaggio n. 689 del 17 febbraio 2021 – con il quale vengono stabiliti i termini e i benefici che spettano al singolo lavoratore dell’azienda che intendesse aderire a tale accordo e interrompere il proprio rapporto lavorativo. 

Che cosa può essere previsto in questo accordo quadro?

In questo accordo possono essere stabiliti, a priori, i benefici economici, gli incentivi e tutte le ulteriori condizioni (ad. es. la rinuncia a qualsiasi futuro contenzioso) che spettano a tutti quei lavoratori che, su base volontaria, aderiscano a tale accordo quadro per concludere il rapporto.

Quali sono i vantaggi per il lavoratore?

I vantaggi per il dipendente sono rappresentati dalla possibilità di conoscere già in anticipo quali sono le condizioni economiche e gli incentivi nel caso in cui intenda terminare il rapporto lavorativo. Inoltre, il lavoratore che concluda il rapporto aderendo a tale accordo aziendale, ha diritto all’indennità di disoccupazione.

Nel caso di dimissioni volontarie, il lavoratore (eccetto il caso di giusta causa) non ha diritto alla NASpI. Invece, nel caso di conclusione del rapporto per adesione volontaria a questo particolare accordo aziendale, il dipendente può accedere alla indennità di disoccupazione

Che documentazione è necessaria per richiedere l’indennità di disoccupazione?

Come chiarito dall’Inps, per richiedere la disoccupazione è sufficiente allegare copia dell’accordo aziendale e la comunicazione di adesione da parte del lavoratore.

Quali sono i vantaggi per l’azienda?

In quest’anno che ha visto sensibili cali di fatturato e riduzioni degli ordinativi, l’accordo per la risoluzione anticipata consente alle aziende di ridurre, su base volontaria, il numero degli occupati. Inoltre, con tale modalità – attivata su base spontanea dal singolo lavoratore – la società ha la possibilità di evitare futuri contenziosi e vertenze. La normativa, inoltre, non richiede la comparazione dei lavoratori potenzialmente interessati dai tagli del personale, che invece è richiesta dalla disciplina dei licenziamenti collettivi, oggi ancora vietati.

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