Le regole di applicazione del lavoro da remoto nella pubblica amministrazione durante l’emergenza Covid e in seguito
Le prime forme di promozione della conciliazione dei tempi di vita lavoro nella pubblica amministrazione sono state introdotte con la riforma Madia (legge 7 agosto 2015, n. 124). Solo due anni dopo – con l’introduzione della legge n. 81 del 2017 – tali forme, tramite la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione, diverse dal telelavoro, hanno assunto il nome di lavoro agile o smart workingÈ una nuova modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, introdotta dalla l. 81/2017 e caratterizzata dall’assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro per il dipendente. More.
La stessa legge istitutiva dello smart working aveva previsto che tutte le disposizioni in essa contenute venissero applicate, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Con l’avvento dell’emergenza epidemiologica di Covid-19, il lavoro agile è diventato progressivamente anche per le pubbliche amministrazioni una modalità ordinaria di lavoro nelle varie fasi dell’emergenza.
Con la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, il dpcm del 13 ottobre 2020 ha ribadito che le amministrazioni pubbliche dovranno applicare lo smart working al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. A condizione comunque che l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. Si rimanda poi alla possibilità da parte del ministro competente, in questo caso quello della pubblica amministrazione, di stabilire modalità organizzative, criteri e principi in materia di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi.
A questo proposito, in data 19 ottobre 2020, l’onorevole Fabiana Dadone ha emanato uno specifico decreto con il quale vengono forniti alcuni importanti chiarimenti, primo tra tutti quello relativo alla percentuale del personale coinvolto dal lavoro agile che è stato confermato dover essere almeno del 50% tra coloro la cui attività può essere svolte secondo tale modalità, sebbene con l’invito a puntare verso percentuali più elevate possibile. Le disposizioni del decreto in parola si applicano fino al 31 dicembre 2020.
Circa le modalità di organizzazione del lavoro agile nella PA, si evidenziano i seguenti punti chiave:
Infine, fino al 31 dicembre 2020 anche le amministrazioni pubbliche potranno fare ricorso all’attivazione dello smart working in modalità “semplificata”, senza quindi necessità dell’accordo individuale con il lavoratore.
Il dl 34 del 19 maggio 2020 prevede quanto segue (con una modifica all’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124):
Se, quindi, fino al 31 dicembre lo smart working nella pubblica amministrazione, dovrà coinvolgere almeno il 50% dei dipendenti che svolgono delle attività eseguibili da remoto, dal primo gennaio 2021, con il POLA, questa percentuale salirà al 60%.