Cessione del quinto: stop al rimborso di tutte le spese in caso di pagamento anticipato

img1: "Rimborso spese finanziamento con cessione del quinto"
(foto Shutterstock)

Novità per la cessione del quinto: è stato previsto un limite alle domande di rimborso delle spese e degli interessi in tutti i casi di estinzione anticipata di un finanziamento con cessione del quinto

La conversione in legge del c.d. Decreto Sostegni Bis contiene una importante modifica legislativa che interessa tutti i lavoratori che hanno ottenuto un prestito tramite la cessione del quinto e intendono estinguere anticipatamente il debito rispetto alla scadenza originaria: i rimborsi non riguarderanno più tutti i costi sostenuti.

Cessione del quinto e le spese di istruttoria

La cessione del quinto è una forma di finanziamento grazie alla quale il lavoratore ottiene un prestito che si impegna a pagare attraverso la cessione del quinto del proprio stipendio. Il quinto rappresenta la percentuale massima di stipendio che, per legge, il dipendente può cedere a favore della banca o della finanziaria.

Questa particolare modalità di finanziamento comporta dei costi e degli oneri a carico del lavoratore: sono i costi c.d. recurring legati alla durata del prestito (es. interessi) e i costi fissi c.d. up front, come le spese di istruttoria, le commissioni di intermediazione, oneri di gestione, spese amministrative.

La Corte di Giustizia europea: rimborsare i costi nel caso di estinzione anticipata

La Corte di Giustizia Europea  si è pronunciata in merito ad un caso sollevato proprio da un consumatore che aveva ottenuto un prestito. Di che cosa si lamentava il dipendente? Riteneva che, nel caso in cui un lavoratore pagasse interamente il proprio debito prima della scadenza (c.d. estinzione anticipata), non fosse obbligato a rimborsare alla banca tutti gli ulteriori costi di gestione.

La Corte di Giustizia, con la sentenza “Lexitor” n. 383 dell’11 settembre 2019, ha accolto le lamentele del lavoratore: il consumatore non è obbligato a pagare i costi per il periodo nel quale non ha goduto del finanziamento e ha diritto alla riduzione di tutti i costi sostenuti e in proporzione alla durata residua del contratto.

La novità del Decreto Sostegni bis: stop al rimborso totale dei costi

Per effetto della sentenza della Corte di Giustizia, moltissimi lavoratori, che avevano estinto in modo anticipato il finanziamento, hanno richiesto ai propri istituti bancari e finanziari la restituzione delle somme pagate in eccedenza, ossia i costi ed oneri relativi a periodi in cui non hanno goduto del finanziamento estinto in anticipo.

Il Decreto Sostegni bis introduce alcune importanti novità:

  • la richiesta di riduzione di tutti i costi può essere avanzata solo per i finanziamenti richiesti prima del 24 luglio 2021;
  • invece, per i contratti successivi a tale data, il contratto di finanziamento può prevedere un rimborso proporzionale oppure secondo un imprecisato “criterio del costo ammortizzato”;
  • inoltre, la banca o la finanziaria possono avere diritto ad un “indennizzo”, che non può mai essere superiore all’ammontare degli interessi residui

La protesta dei consumatori: così si danneggiano i lavoratori

Che cosa comporta questa modifica legislativa? Per tutti i finanziamenti stipulati dopo il 24 luglio 2021, in caso di pagamento prima della scadenza, non si ha diritto alla restituzione, in modo proporzionale, di tutti i costi sostenuti, ma solo di quelli previsti dal contratto di finanziamento predisposto dalla finanziaria. Viene, inoltre, limitato il rimborso anche per i contratti già in essere al 24 luglio 2021.

È questo il motivo per cui, all’indomani dell’approvazione, si sono fatte sentire le voci critiche delle associazioni dei consumatori. Secondo il movimento dei consumatori si tratterebbe di “una chiara violazione del diritto europeo a danno proprio dei consumatori più fragili.” 

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