Il Parlamento ha modificato la disciplina del contratto a termine, estendendo i casi in cui il lavoratore può essere assunto con un contratto a tempo determinato. Ora l’azienda può concordare assieme ai sindacati le “specifiche esigenze” che giustificano nuove assunzioni a termine.
La misura è finalizzata a favorire la ripresa delle assunzioni, permettendo alle aziende di stipulare dei contratti a termine che, nella maggior parte dei casi, vengono utilizzati come periodo di prova delle competenze del dipendente.
Le “causali” sono le ipotesi in cui un datore di lavoro può assumere un dipendente con un contratto di lavoro a termine. L’azienda non è libera di assumere, quando e come vuole, un proprio collaboratore a tempo determinato.
La disciplina di questa particolare forma di contratto – contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato dal decreto Dignità – consente al datore di lavoro di assumere liberamente un dipendente senza specificare le motivazione solo se la durata del contratto è inferiore a 12 mesi.
Nel caso in cui la durata del contratto superi i 12 mesi oppure si tratti di una proroga che prolunghi il rapporto di lavoro oltre tale durata, è obbligatorio indicare una delle causali previste dalla legge.
Le ipotesi tassative sono tre:
Altre ipotesi sono previste dai più importanti contratti collettivi di settore.
Il decreto Sostegni Bis estende la disciplina ordinaria, permettendo all’azienda e alle rappresentanze sindacali di concordare le “specifiche esigenze” che legittimano il ricorso ai contratti a termine. L’espressione è volutamente generica per consentire alle aziende di individuare, assieme ai sindacati, le ipotesi peculiari che, nello specifico contesto aziendale, giustificano il ricorso alle assunzioni a termine.
Attenzione però a due aspetti: la durata del rapporto non può superare il limite di legge di 24 mesi e tale termine può essere apposto, al massimo, fino al 30 settembre 2022.
Tutti i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a qualsiasi livello: i contratti nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative e i contratti aziendali firmati dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Le indicazioni non solo devono essere indicate e specificate per iscritto, ma devono anche essere reali. La conseguenza? Sia la mancata indicazione, sia la falsa rappresentazione possono comportare l’impugnazione del lavoratore e la conseguente conversione del contratto a tempo indeterminato oltre al pagamento di un’indennità risarcitoria.