Coprifuoco e chiusure: le disposizioni regione per regione 

Coprifuoco e chiusure: le disposizioni regione per regione
(foto Shutterstock)

Tutti i provvedimenti più restrittivi attuati dalle regioni italiane rispetto al dpcm del 24 ottobre 2020

Dopo l’uscita del dpcm 24 ottobre, alcune regioni italiane hanno adottato provvedimenti più severi anche in materia di limitazione degli spostamenti e di chiusure degli esercizi commerciali. Ecco le principali disposizioni aggiornate alla data odierna.

Lombardia

  • Dalle 23 alle 5 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza comprovati con apposita autodichiarazione.
  • Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. Questa disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante, fiori e relativi prodotti accessori, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.

Piemonte

  • Dalle 23 alle 5 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità e urgenza, motivi di salute oppure il rientro a casa o presso la propria dimora, comprovate con apposita autodichiarazione.
  • Nelle giornate di sabato e domenica, da mezzanotte alle 5, è disposta la chiusura dei centri commerciali (ad esclusione degli esercizi di vendita di generi alimentari, farmacie e studi medici, locali di ristorazione e tabaccherie) e di tutte le attività commerciali al dettaglio (ad eccezione delle farmacie).

Lazio 

  • Dalle 24 alle 5 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità o urgenza, motivi di salute comprovati con apposita autodichiarazione.

Sicilia

  • Dalle 23 alle 5 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità e urgenza, motivi di salute oppure il rientro a casa o presso la propria dimora, comprovati con apposita autodichiarazione.
  • È disposta la chiusura nella giornata di domenica alle 14 di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati (tranne farmacie, edicole e tabaccherie).

Calabria

  • Dalle 24 alle 5 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti per esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute, comprovati con apposita autodichiarazione.

Campania

  • Dalle 23 alle 5 sono consentiti solo gli spostamenti per esigenze lavorative o situazioni di necessità o urgenza, comprovati con apposita autodichiarazione.
  • Sono consentiti gli spostamenti tra province solo per i motivi di cui sopra comprovati con apposita autodichiarazione.
  • È disposta la chiusura di tutte le attività commerciali, sociali e ricreative dalle 23 alle 5.
  • Fino al 31 ottobre, dalle ore 22.30, è fatto divieto di vendita con asporto. La consegna a domicilio è comunque ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle 23.

Basilicata

  • È disposta la chiusura al pubblico delle attività commerciali di vendita al dettaglio nei centri commerciali nelle giornate del sabato e della domenica.

Liguria

  • È disposta la chiusura dalle 21 alle 8 nel territorio del comune di Genova di tutti gli esercizi di vendita di alimentari (fatti salvi quelli che non vendono alcolici).
  • È disposta la chiusura nel territorio del comune di Genova di attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione tramite apparecchi automatici in appositi locali adibiti in modo esclusivo o prevalente.

Liguria

  • È disposto il divieto di apertura nelle giornate di domenica: di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, alimentare e non alimentare ad esclusione delle farmacie, edicole, tabaccherie e rivendite di generi di monopolio; dei centri commerciali, outlet, “mall”; dei pubblici esercizi inseriti nei centri commerciali del presente comma anche se dotati di accesso autonomo al pubblico.
  • È disposto il divieto di esercizio nelle giornate di domenica di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche.

Veneto

  • Per i lavoratori in trasferta per più giorni è consentita l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività di mensa per addetti di una o più imprese in trasferta presso esercizi autorizzati all’attività di somministrazione, senza limite di orario. Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato, suddiviso in turni, ove non ospitati in strutture alberghiere con ristorante.

Valle D’Aosta

  • Misure restrittive riguardano soltanto tre comuni, Chambave, Saint-Denis e Verrayes. In questi comuni non si può entrare né uscire e gli spostamenti all’interno del singolo comune sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

Provincia Autonoma di Trento

  • Dalle 23 alle ore 5 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, di urgenza o motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza comprovati con apposita autodichiarazione.
  • È disposta la chiusura delle attività commerciali al dettaglio salvo farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie nei giorni festivi e di domenica.
  • Le attività degli esercizi di ristorazione sono consentite dalle 5 fino alle 20 per i bar, le gelaterie e le pasticcerie e fino alle ore 22 per i ristoranti.

L’ordinanza è stata impugnata dal ministro Boccia per incompatibilità con il dpcm del 24 ottobre in materia di chiusura di bar e ristoranti.

Provincia Autonoma di Bolzano

  • Dalle 23 alle 5 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza comprovati con apposita autodichiarazione.
  • È disposta la chiusura delle attività commerciali al dettaglio salvo farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccherie nei giorni festivi e di domenica.
  • È disposta la chiusura dei centri commerciali anche il sabato, ad eccezione delle attività di ristorazione e di vendita di generi alimentari.
  • Le attività degli esercizi di ristorazione sono consentite dalle 5 alle 20 per i bar, le gelaterie e le pasticcerie. Fino alle 22 per i ristoranti.
  • Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche sono consentiti nel rispetto delle misure di sicurezza.

L’ordinanza è in corso di valutazione da parte del ministro Boccia per incompatibilità con il dpcm del 24 ottobre.

Per quanto riguarda le altre regioni non risultano al momento provvedimenti regionali più restrittivi rispetto alle disposizioni del dpcm del 24 ottobre in materia di limitazione degli spostamenti e di chiusure degli esercizi commerciali ma si invita a tenere monitorati i siti istituzionali regionali nonché i provvedimenti adottati dai singoli comuni. 

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