Coronavirus, posso sospendere il pagamento del mutuo?

(foto Shutterstock)

Prevista la sospensione fino a 18 mesi per il pagamento dei mutui prima casa. Ecco requisiti e istruzioni

REQUISITI NECESSARI PER LA SOSPENSIONE

La misura introdotta dal decreto del Ministero Economia e Finanza dello scorso 25 marzo, che prevede la sospensione fino a 18 mesi del pagamento dei mutui per l’acquisto della prima casa mediante accesso al Fondo di solidarietà, riguarda tutta Italia, purché il mutuo sia stato fatto per l’acquisto dell’abitazione principale.

Il contratto deve essere stato stipulato da più di un anno rispetto alla data di richiesta della sospensione, e il capitale residuo del mutuo non deve essere superiore a 250.000 euro.

LAVORATORI SUBORDINATI: CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE

La possibilità di sospendere il mutuo è estesa al lavoratore dipendente che si trovi:

  • in sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (ad es. cassa integrazione), oppure 
  • in riduzione dell’orario di lavoro pari al 20% dell’orario complessivo per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi.

La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva di:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore.

Entro il limite di durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi. Ciò significa che il lavoratore può fare più richieste per lo stesso mutuo, a seguito del prolungarsi del periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, fino ad arrivare a un massimo di 18 mesi.

LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI: CONDIZIONI PER LA SOSPENSIONE

Anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti potranno accedere alla sospensione del mutuo per un periodo di nove mesi, purché a causa della situazione emergenziale abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019

La situazione deve essere dichiarata con autocertificazione.

COME SI FA LA DOMANDA?

Le domande possono essere inoltrate alla banca presso la quale si è aperto il mutuo a partire dal 30 marzo 2020, compilando il modulo reperibile sul sito del Dipartimento del Tesoro.
Il modello può essere compilato online e inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

CHE DOCUMENTI SI DEVONO PRESENTARE?

Oltre al modulo compilato, il richiedente deve inviare alla banca anche la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti, ossia:

  • per il lavoratore subordinato: copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, o la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito, o la dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro;
  • per il lavoratore autonomo e il professionista: l’autocertificazione della situazione reddituale.

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