La misura introdotta dal decreto del Ministero Economia e Finanza dello scorso 25 marzo, che prevede la sospensione fino a 18 mesi del pagamento dei mutui per l’acquisto della prima casa mediante accesso al Fondo di solidarietà, riguarda tutta Italia, purché il mutuo sia stato fatto per l’acquisto dell’abitazione principale.
Il contratto deve essere stato stipulato da più di un anno rispetto alla data di richiesta della sospensione, e il capitale residuo del mutuo non deve essere superiore a 250.000 euro.
La possibilità di sospendere il mutuo è estesa al lavoratore dipendente che si trovi:
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva di:
Entro il limite di durata massima complessiva di 18 mesi, la sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi. Ciò significa che il lavoratore può fare più richieste per lo stesso mutuo, a seguito del prolungarsi del periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, fino ad arrivare a un massimo di 18 mesi.
Anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti potranno accedere alla sospensione del mutuo per un periodo di nove mesi, purché a causa della situazione emergenziale abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33% rispetto a quello dell’ultimo trimestre 2019.
La situazione deve essere dichiarata con autocertificazione.
Le domande possono essere inoltrate alla banca presso la quale si è aperto il mutuo a partire dal 30 marzo 2020, compilando il modulo reperibile sul sito del Dipartimento del Tesoro.
Il modello può essere compilato online e inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.
Oltre al modulo compilato, il richiedente deve inviare alla banca anche la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti previsti, ossia: