Covid-19, ai rider vanno forniti i dispositivi di protezione individuale

(foto Shutterstock)

Secondo i tribunali di Firenze e Bologna, i rider devono ricevere dalle piattaforme i DPI come guanti, mascherine e gel, a tutela della salute dal rischio di contagio

I FATTI

Due rider che lavorano come fattorini addetti alla consegna di cibo a domicilio per due diverse piattaforme hanno agito con ricorso d’urgenza nei confronti delle aziende, rispettivamente presso i tribunali di Firenze e di Bologna.

L’obiettivo dei rider era ottenere la condanna delle piattaforme del food delivery a fornire loro i dispositivi di protezione individuale contro il rischio di contagio da coronavirus: mascherine, guanti, gel igienizzanti e prodotti per la pulizia dello zaino.

LE DECISIONI

Sia il Tribunale di Firenze che il Tribunale di Bologna, entrambi con provvedimenti emessi, per ragioni d’urgenza, inaudita altera parte, cioè senza aver prima convocato e ascoltato le due aziende, hanno accolto i ricorsi dei lavoratori.

Infatti, è stato ordinato alle aziende di consegnare immediatamente ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine protettive, guanti monouso, gel igienizzanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino.

I giudici sono giunti a tali decisioni tenendo conto degli ultimi sviluppi normativi e giurisprudenziali (in particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 1663/2020) sul rapporto di lavoro dei rider.
Su tali premesse, hanno ritenuto che i rapporti di lavoro dei due rider, pur se formalmente qualificati come autonomi, andassero ricondotti alle collaborazioni organizzate dal committente dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. A queste collaborazioni si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato e, quindi, secondo i giudici, anche le norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Da qui la necessità di dotare i due fattorini dei dispositivi di protezione individuale idonei a tutelare la loro salute dal rischio di possibile contagio da Covid-19.

Il Tribunale di Firenze ha rilevato che anche la normativa che tutela il lavoro tramite piattaforme digitali (artt. 47-bis e seguenti del D.Lgs. n. 81/2015) prevede che il committente sia tenuto, a propria cura e spese, al rispetto del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dei lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore.

Oltre a ciò, come evidenziato nel provvedimento del Tribunale di Bologna, nell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il rispetto delle norme igienico sanitarie per trasporto e consegna dei cibi a domicilio (compreso l’uso dei dispositivi di protezione individuale) è richiesto a tutela della salute non solo degli operatori, ma anche dei clienti e dell’intera collettività.

Entrambi i giudici quindi hanno ritenuto necessario emanare i provvedimenti in via d’urgenza, senza prima ascoltare anche le difese delle due piattaforme, perché ciò avrebbe comportato un allungamento dei tempi processuali, giudicato pericoloso per la tutela dei diritti dei due lavoratori. Infatti, continuare a svolgere l’attività senza i dispositivi individuali di protezione dal contagio da Covid-19 avrebbe potuto esporre i due rider a pregiudizi, anche irreparabili, del diritto alla salute.

I due decreti potranno poi essere confermati, modificati o revocati, dopo aver sentito anche le aziende.

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