Covid-19, cosa fanno i Paesi del mondo per tutelare l’occupazione

(foto Shutterstock)

Da Europa a Usa, Uk, fino a Russia e Messico. Una panoramica sulle principali misure straordinarie adottate dai governi nel mondo

In tutto il mondo i governi si stanno muovendo per garantire la salvaguardia dell’occupazione nei rispettivi paesi, spesso prevedendo misure straordinarie.

In questo articolo troverete una panoramica, paese per paese, dei principali provvedimenti adottati in Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Belgio, Slovenia, Croazia, Grecia, Romania, Russia, Usa e Messico.

Se desiderate conoscere come si sta muovendo un paese che non trovate tra quelli presenti nell’articolo, o volete informazioni più approfondite, scriveteci all’indirizzo laborability@laborability.com per ricevere la guida completa.

FRANCIA

Per i lavoratori che subiscono una riduzione o una perdita del salario a causa della chiusura temporanea dell’attività aziendale o della riduzione dell’orario di lavoro, il datore di lavoro può ricorrere al sistema dell’activité partielle (attività parziale), anche detta chômage partiel (disoccupazione parziale).

Quando i lavoratori sono collocati in una posizione di activité partielle, il contratto di lavoro è sospeso ma non risolto.
Con la sospensione del contratto di lavoro, la società paga al lavoratore un compenso pari al 70% della sua retribuzione lorda (circa l’84% di quella netta). I dipendenti con retribuzione pari al salario minimo (SMIC) o inferiore ricevono una compensazione del 100%.

La società sarà completamente rimborsata dallo Stato per stipendi fino a 6.927 euro lordi mensili, ovvero 4,5 volte il salario minimo.

SPAGNA

È stato semplificato l’accesso alla procedura per la sospensione eccezionale dell’attività (ERTE) o la riduzione dell’orario lavorativo (ad esempio in caso di chiusura dell’attività da parte delle autorità, o per mancanza di approvvigionamenti o calo della domanda). 

Ai lavoratori interessati dalle sospensioni delle attività, parziali o totali, sarà garantito il sussidio di disoccupazione, indipendentemente dai contributi maturati a tal fine. Inoltre, non si terrà conto di questo periodo per un futuro godimento dell’indennità di disoccupazione.

Sono inoltre previste specifiche agevolazioni di riduzione dell’orario di lavoro anche fino al 100% per chi si prende cura di familiari a carico per età, malattia o disabilità, anche a fronte dell’eccezionale chiusura di scuole e centri di assistenza sociale.

GERMANIA

Se un dipendente è soggetto a una misura adottata dalle autorità (ad esempio un divieto di lavoro per quarantena), per le prime sei settimane riceverà dal datore di lavoro un’indennità pari al suo salario netto. Il datore di lavoro potrà poi richiedere il rimborso di tale indennità allo stato. Dall’inizio della settima settimana, l’indennità sarà uguale all’importo dell’indennità di malattia e verrà erogata direttamente dallo Stato.

Se invece a causa del coronavirus vi è una diminuzione del lavoro (es. mancanza di approvvigionamenti) o in caso di chiusure imposte dalle autorità, l’azienda può richiedere un’indennità di orario ridotto (Kurzarbeitergeld) per i lavoratori interessati.

L’indennità di orario ridotto può essere concessa per un massimo di dodici mesi ed è pari all’indennità di disoccupazione (67% o il 60% della mancata retribuzione netta). Il governo tedesco ha rivisto le condizioni di accesso a tale misura per rendere più semplice alle imprese fare domanda e ricevere i benefici.

REGNO UNITO

Chi deve restare a casa per malattia o quarantena ha diritto alla retribuzione per malattia obbligatoria (SSP) dal primo giorno di assenza dal lavoro. Sarà interamente rimborsata ai datori di lavoro con meno di 250 dipendenti dallo Stato per i primi 14 giorni di malattia per gli eventi occorsi dal 14 marzo in avanti.

Se invece il datore di lavoro non può coprire i costi del personale a causa dell’emergenza Coronavirus, è possibile accedere ad uno specifico ammortizzatore al fine di evitare licenziamenti (Coronavirus Job Retention Scheme).

In questo caso il lavoratore verrà classificato come Furloughed worker (lavoratore con licenza) e verrà sospeso dallo svolgimento dell’attività lavorativa. Per accedere a questo schema, i lavoratori “furloughed” devono essere stati in forza presso la società alla data del 28 febbraio 2020. Durante il periodo di sospensione, il datore di lavoro potrà ottenere da parte dell’amministrazione competente (HRMC) un rimborso fino all’80% della retribuzione del lavoratore fino ad un massimo di £ 2.500 mensili.

BELGIO

In caso di mancanza di lavoro o di impossibilità di svolgere la propria attività a causa dell’emergenza, è possibile accedere a due tipologie di disoccupazione temporanea:

  •       disoccupazione temporanea per cause di forza maggiore;
  •       disoccupazione temporanea per motivi economici.

Ogni dipendente in disoccupazione temporanea a causa del coronavirus riceve un’indennità di disoccupazione temporanea dall’Ufficio nazionale per l’impiego (NEO) in caso sia di forza maggiore sia di motivi economici. Questa indennità è stata recentemente aumentata dal 65% al 70% della retribuzione, fino ad un massimo di 2.754,76 euro lordi. L’indennità è soggetta ad una ritenuta alla fonte del 26,75%.

SLOVENIA

Quando un datore di lavoro non può continuare lo svolgimento della propria attività, il lavoratore sospeso riceve l’80% della sua retribuzione di cui il 60% è a carico del datore di lavoro e il restante 40% è a carico dello Stato.

Se invece un lavoratore è in quarantena e non ha la possibilità di svolgere la sua attività da remoto, avrà diritto all’80% della sua retribuzione che sarà interamente a carico dello Stato. Nel caso in cui il lavoratore si ammali, per i primi 90 giorni ha diritto al 90% della sua retribuzione, a seguire il 100%. Questa sarà interamente a carico del sistema di sicurezza sociale.

Infine, se un lavoratore deve rimanere a casa per accudire i figli per cause di forza maggiore legate alla chiusura delle scuole e non può svolgere la sua attività da remoto, potrà ricevere il 50% della propria retribuzione (o il 70% nel caso di retribuzione minima) direttamente a carico del datore di lavoro.

CROAZIA

Il Ministero del lavoro ha proposto una serie di misure a sostegno dell’occupazione nei settori più vulnerabili con l’obiettivo di salvaguardare i posti di lavoro in quelle aziende che subiscono un temporaneo calo delle attività o di fatturato a causa dell’attuale contesto.

La prima di queste misure prevede il rimborso del 100% del costo del salario minimo netto fino ad un massimo di 3.250 KHR (1.625 HRK in caso di lavoratori part-time) per i lavoratori sospesi dalla propria attività a causa del coronavirus per 3 mesi (marzo, aprile, maggio).

Per beneficiare di questa misura i datori di lavoro devono rientrare in determinati settori e i lavoratori interessati dovevano essere già in forza presso l’azienda al 29 febbraio 2020.

GRECIA

Chi a causa dell’emergenza coronavirus è stato sospeso, si è dimesso o è stato licenziato dopo il 1° marzo 2020, ha diritto a un’indennità speciale di 800 euro netti, coperta da contributi (a carico dello stato) dal 15 marzo al 30 aprile 2020. Questa speciale misura potrà essere prorogata di un ulteriore mese o più qualora permangano le condizioni emergenziali attuali.

Durante il periodo di godimento di questa speciale indennità è vietato al datore di lavoro licenziare i dipendenti. Sono inoltre nulli tutti i licenziamenti effettuati a partire dal 18 marzo 2020.

ROMANIA

Nel caso in cui il datore di lavoro sospenda, in tutto in parte, la propria attività per ragioni economiche, tecniche, strutturali o nel caso di divieto di svolgimento dell’attività imposto dalle autorità, i lavoratori coinvolti possono accedere al regime della disoccupazione tecnica.

Il regime di disoccupazione tecnica prevede che i lavoratori sospesi beneficino di un’indennità pari al 75% della loro retribuzione lorda fino ad un massimo di 5.429 RON. Per l’emergenza coronavirus è stato previsto che, a determinate condizioni, questa indennità venga interamente coperta dallo Stato.

RUSSIA

Sebbene l’attuale emergenza costituisca un evento di forza maggiore, il diritto del lavoro russo si basa sul principio fondamentale secondo cui un datore di lavoro deve comunque pagare la retribuzione ai suoi dipendenti per intero e nei tempi stabiliti, indipendentemente dall’emergenza, con alcune (limitate) eccezioni.

Sulla base di queste poche eccezioni, se l’attività di un’azienda viene sospesa da un ordine ufficiale dello stato, i dipendenti avranno diritto a una retribuzione pari a due terzi del loro stipendio base calcolato proporzionalmente per i giorni di sospensione dell’attività.

USA

Per quanto riguarda l’assicurazione contro la disoccupazione, sebbene ogni stato abbia una normativa a sé, sono state pubblicate delle linee guida federali che concedono agli Stati la possibilità di modificare la propria normativa locale, con il fine di fornire specifiche prestazioni di assicurazione contro la disoccupazione legate all’emergenza coronavirus, ad esempio nei seguenti casi:

  •  sospensione temporanea delle attività aziendali a causa           dell’emergenza coronavirus, e conseguente impossibilità dei     lavoratori di recarsi al lavoro;
  •  impossibilità di recarsi al lavoro per quarantena;
  • impossibilità di recarsi al lavoro a causa del rischio di esposizione al virus contratto da un familiare.

MESSICO

Nonostante la dichiarazione di emergenza sanitaria nazionale, è stato più volte ribadito che questo non deve avere effetto sulla retribuzione dei lavoratori delle attività sospese che non possono svolgere la propria attività lavorativa da remoto.

I datori di lavoro sono quindi tenuti a pagare al dipendente sospeso dall’attività la sua normale retribuzione a meno che non vi sia un accordo di natura sindacale o individuale che, nell’ottica di proteggere l’impiego, preveda una modifica dei termini e delle condizioni di lavoro prevedendo ad esempio una temporanea riduzione della retribuzione. 

 

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