I lavoratori della sanità sono i più esposti al rischio di infezione da coronavirus. Per loro il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e le Parti sociali un “Protocollo generale per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. A questo ha poi fatto seguito un’integrazione del 24 marzo, il “Protocollo per la specificità dei servizi sanitari”, con l’obiettivo di coniugare la prosecuzione delle attività sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza dell’ambiente di lavoro.
Il Protocollo prevede la necessità di:
Successivamente, il 28 marzo 2020 l’Istituto Superiore di Sanità ha fornito concretamente e nel dettaglio le misure e le tutele che devono essere adottate nell’ambiente di lavoro da parte dei vari operatori coinvolti (medici, infermieri, personale delle pulizie) in relazione al grado di esposizione a rischio. Il documento, con tutte le specifiche tecniche, è qui consultabile:
L’INAIL, il 17 marzo 2020, ha chiarito che i contagi da nuovo coronavirus di medici, infermieri e altri operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale, e di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Inail – avvenuti nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa – sono tutelati a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro.
Sono ammessi alla tutela dell’Istituto gli operatori che risultino positivi al test specifico di conferma del contagio.
La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica: se l’episodio che lo ha determinato non può essere provato dal lavoratore, si presume che il contagio sia una conseguenza delle mansioni svolte.
La tutela INAIL nei casi di infezione da COVID-19 copre l’assenza lavorativa dovuta a quarantena o isolamento domiciliare per l’intero periodo e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta.
Sono tutelati dall’INAIL anche gli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa lavoro e viceversa.
Contrariamente ai lavoratori degli altri settori, per i quali è raccomandato ai datori di lavoro di concedere ferie e congedi ordinari quali strumenti utili di prevenzione del contagio, per il personale sanitario e tecnico sono sospesi i congedi ordinari.
Lo stesso vale per il personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
La misura, originariamente prevista nel DPCM 8 marzo 2020, con efficacia sino al 31 marzo 2020, è stata prorogata al 13 aprile (DPCM 1° aprile 2020).
È riconosciuto il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per assistenza e sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni, nel limite massimo complessivo di 1000 euro, per i seguenti lavoratori:
dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio sanitari. Nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato nell’emergenza Covid.
Il decreto Cura Italia ha stabilito che, fino al perdurare dell’emergenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale – verificata la possibilità di non poter arruolare altro personale con le procedure ordinarie e quelle straordinarie previste dal decreto sul potenziamento del SSN – possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti di età per il pensionamento. Per i medesimi fini può rimanere in servizio anche il personale medico e sanitario della Polizia di Stato.
Inoltre l’INPS (con circolare 41 del 19 marzo 2020) ha chiarito che, nei confronti del personale medico e di quello infermieristico, già titolare di trattamento pensionistico c.d. Quota 100È un meccanismo di pensionamento anticipato introdotto nel 2019 che permette ad alcuni lavoratori, che abbiano compiuto 62 anni di età e versato almeno 38 anni di contributi, di andare in pensione. More, al quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo per far fronte all’emergenza Covid-19, non trovano applicazione le disposizioni in materia di incumulabilità tra pensione e reddito da lavoro autonomo.
I laureati in Medicina in possesso giudizio di idoneità del tirocinio pratico valutativo sono da ritenersi “abilitati alla professione“: lo ha precisato il Ministero dell’Università nella circolare del 25 marzo 2020.