Covid-19, Quali tutele hanno i lavoratori della sanità?

(foto Shutterstock)

Tutto quello che c’è da sapere su protocolli di sicurezza, congedi, bonus baby sitter, contagio sul lavoro e non solo

IL PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA

I lavoratori della sanità sono i più esposti al rischio di infezione da coronavirus. Per loro il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto tra il Ministero della Salute e le Parti sociali un “Protocollo generale per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. A questo ha poi fatto seguito un’integrazione del 24 marzo, il “Protocollo per la specificità dei servizi sanitari”, con l’obiettivo di coniugare la prosecuzione delle attività sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza dell’ambiente di lavoro.

Il Protocollo prevede  la necessità di:

  • garantire a tutto il personale gli standard di protezione in maniera rigorosa, calibrati in relazione alla valutazione del rischio di esposizione al virus effettuata dal datore di lavoro;
  • garantire la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) nella quantità e tipologia tecnica adeguate, garantendo idonei percorsi di addestramento al corretto utilizzo degli stessi, obbligatorio per poter svolgere le attività;
  • assicurare al  personale esposto l’effettuazione preventiva e periodica dei test di verifica dell’eventuale positività al virus, con esiti prioritari;
  • definire una procedura omogenea a livello nazionale dei percorsi di sorveglianza del personale, specie se venuto a contatto con persone Covid positive, e anche a percorsi accertativi nel caso di da patologie pregresse che lo rendano particolarmente esposto;
  • assicurare le necessarie operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro

MISURE E TUTELE NELL’AMBIENTE DI LAVORO

Successivamente, il 28 marzo 2020 l’Istituto Superiore di Sanità ha fornito concretamente e nel dettaglio le misure e le tutele che devono essere adottate nell’ambiente di lavoro da parte dei vari operatori coinvolti (medici, infermieri, personale delle pulizie) in relazione al grado di esposizione a rischio. Il documento, con tutte le specifiche tecniche, è qui consultabile:

“Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale”.

IL CONTAGIO SUL LAVORO È INFORTUNIO

L’INAIL, il 17 marzo 2020, ha chiarito che i contagi da nuovo coronavirus di medici, infermieri e altri operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale, e di qualsiasi altra struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l’Inail – avvenuti nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa – sono tutelati a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro.

Sono ammessi alla tutela dell’Istituto gli operatori che risultino positivi al test specifico di conferma del contagio.
La tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica: se l’episodio che lo ha determinato non può essere provato dal lavoratore, si presume che il contagio sia una conseguenza delle mansioni svolte.

La tutela INAIL nei casi di infezione da COVID-19 copre l’assenza lavorativa dovuta a quarantena o isolamento domiciliare per l’intero periodo e quello eventualmente successivo, dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta.
Sono tutelati dall’INAIL anche gli eventi infettanti accaduti durante il percorso casa lavoro e viceversa.

CONGEDI ORDINARI SOSPESI

Contrariamente ai lavoratori degli altri settori, per i quali è raccomandato ai datori di lavoro di concedere ferie e congedi ordinari quali strumenti utili di prevenzione del contagio, per il personale sanitario e tecnico sono sospesi i congedi ordinari.

Lo stesso vale per il personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.
La misura, originariamente prevista nel DPCM 8 marzo 2020, con efficacia sino al 31 marzo 2020, è stata prorogata al 13 aprile (DPCM 1° aprile 2020).

BONUS BABY SITTER

È riconosciuto il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per assistenza e sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni, nel limite massimo complessivo di 1000 euro, per i seguenti lavoratori:

dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria  dei medici,  degli infermieri, dei tecnici di  laboratorio biomedico,  dei  tecnici  di radiologia medica e  degli  operatori  socio sanitari. Nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato nell’emergenza Covid.

POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO E RICHIAMO IN SERVIZIO

Il decreto Cura Italia ha stabilito che, fino al perdurare dell’emergenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale – verificata la possibilità di non poter arruolare altro personale con le procedure ordinarie e quelle straordinarie previste dal decreto sul potenziamento del SSN – possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti di età per il pensionamento. Per i medesimi fini può rimanere in servizio anche il personale medico e sanitario della Polizia di Stato.

Inoltre l’INPS (con circolare 41 del 19 marzo 2020) ha chiarito che, nei confronti del personale medico e di quello infermieristico, già titolare di trattamento pensionistico c.d. Quota 100, al quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo per far fronte all’emergenza Covid-19, non trovano applicazione le disposizioni in materia di incumulabilità tra pensione e reddito da lavoro autonomo.

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO: ABOLITO L’ESAME DI STATO

I laureati in Medicina in possesso giudizio di idoneità del tirocinio pratico valutativo sono da ritenersi “abilitati alla professione“: lo ha precisato il Ministero dell’Università nella circolare del 25 marzo 2020.

 

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