Critiche dei sindacalisti ai datori di lavoro: legittime se contenute

(foto Shutterstock)

Le critiche rivolte alle aziende, in modo rispettoso ed equilibrato, dai lavoratori con funzione di delegato sindacale non determinano il licenziamento

IL FATTO

Un lavoratore è stato licenziato per aver criticato la propria azienda attraverso i mezzi di informazione.
Nonostante il lavoratore fosse anche un delegato sindacale, la società aveva ritenuto impossibile proseguire il rapporto di lavoro. Erano state ritenute eccessive le dichiarazioni fatte a un quotidiano, dove il sindacalista criticava apertamente i pesanti ritmi di lavoro in azienda, le modalità di svolgimento della prestazione, e l’insufficienza di organico.
Tutti fatti corrispondenti a realtà, esposti con una critica misurata.

È possibile licenziare un dipendente che critica in modo equilibrato la propria azienda su un mezzo di informazione?

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

L’azienda ha motivato il licenziamento del dipendente sostenendo l’inevitabile rottura del patto di fedeltà e il danno di immagine, causato dalle dichiarazioni pubbliche fatte dal lavoratore ad un quotidiano nazionale.
Secondo i Giudici della Cassazione, la critica rivolta dal dipendente al datore di lavoro è un diritto lecito, che può trasformarsi in un illecito disciplinare solo nel momento in cui contiene fatti non corrispondenti a verità e utilizza espressioni non rispettose delle regole di correttezza, misura e civile rispetto della dignità altrui.
Il diritto di critica del lavoratore ha ancora più valore se è esercitato da un dipendente con funzioni di rappresentanza sindacale all’interno dell’azienda.
In questo caso, infatti, la critica è finalizzata al raggiungimento di un interesse collettivo e gode, quindi, di un’ulteriore copertura costituzionale come previsto dall’art. 39 Cost.
Per questo, il licenziamento del dipendente è stato ritenuto nullo. Il provvedimento di espulsione del lavoratore era solo una evidente forma di ritorsione.

Sulla base di queste considerazioni la Cassazione ha ritenuto il licenziamento illegittimo, avendo il lavoratore rispettato il limite della correttezza sia sostanziale che formale.

(Sentenza 2 dicembre 2019 n. 31395).

 

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