Decreto “Cura Italia”: ammortizzatori sociali, premi, congedi

(foto Shutterstock)

Ecco le principali misure: cassa integrazione in deroga estesa a tutti i dipendenti, 600 euro per autonomi e partite Iva, congedo per chi ha figli minorenni

È stato pubblicato il tanto atteso decreto legge “Cura Italia” con le misure straordinarie e urgenti per il lavoro e le aziende alle prese con la gestione dell’emergenza provocata dal coronavirus.

I punti chiave del d.l. 18/2020 del 17 marzo per il mondo del lavoro sono dedicati ad ammortizzatori sociali, premio ai lavoratori, congedi e permessi speciali per i genitori lavoratori, e possibilità di posticipo degli adempimenti fiscali e contributivi per le imprese.

L’impegno principale preso dal governo è quello di assicurare a tutti i lavoratori e alle aziende delle forme di sostegno, in modo che nessuno nell’immediato perda il posto di lavoro a causa dell’emergenza. 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

La cassa integrazione in deroga viene estesa a tutto il territorio nazionale, a tutti i dipendenti e a tutti i settori produttivi per cui non vi è alcun altro ammortizzatore sociale. Tutti i lavoratori dipendenti sospesi potranno beneficiare di una qualche forma di ammortizzatore sociale.

Requisito per accedere: essere in forza nell’impresa dal 23 febbraio 2020; senza la necessità di avere 90 giorni di anzianità nell’unità produttiva.
Possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) anche le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendano o riducano l’attività a causa della pandemia.

Possono accedere all’assegno ordinario per emergenza Covid-19 anche i lavoratori di imprese con più di 5 dipendenti iscritte al Fondo di Integrazione salariale (FIS).

QUANTO SI GUADAGNA? 

I lavoratori in sospensione hanno diritto a un’indennità pagata, a carico di Inps, pari all’80% della retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell’incidenza della tredicesima e quattordicesima, e nel rispetto dei massimali stabiliti annualmente dall’Inps.

Per fare un esempio, fatti tutti i calcoli, una lavoratrice del terziario che guadagna 1.750 euro lordi al mese, avrà un’indennità mensile di circa 750 euro netti. 

PER QUANTO TEMPO?

Nel caso di CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) e FIS il diritto all’indennità è previsto per un massimo di 9 settimane in un arco di tempo che va dal 23 febbraio al 31 agosto; nel caso di CIGD per 90 giorni (nelle aree dell’ex zona rossa) o per 30 giorni (negli altri comuni di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna).

Successivamente starà alle varie Regioni valutare se intervenire per ampliare le misure.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Le procedure di licenziamento collettivo attivate dopo il 23 febbraio devono essere sospese, e, a partire dalla data del decreto (17 marzo 2020), per 60 giorni non possono essere effettuati licenziamenti collettivi, avviate procedure di riduzione del personale, né di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo in ragione della crisi, nelle imprese di ogni dimensione.

Il divieto non riguarda però i lavoratori in prova, i domestici, e i licenziamenti disciplinari. Né tocca gli accordi di conciliazione e risoluzione.

LAVORATORI AUTONOMI E PARTITE IVA

A lavoratori autonomi e partite Iva verrà riconosciuto un indennizzo di 600 euro su base mensile, non tassabile.

I destinatari sono circa 5 milioni di persone, ovvero: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli.

PER I LAVORATORI ESCLUSI DALL’INDENNIZZO DI 600 EURO

Per i lavoratori esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini e agenti di commercio, è stato istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza, con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale.

CONGEDI E PERMESSI PER I GENITORI

Sono state studiate anche delle misure di sostegno per genitori lavoratori che devono rimanere a casa in conseguenza del fatto che le scuole sono chiuse.

CONGEDO PER CHI HA FIGLI FINO A 12 ANNI

Chi ha figli di età fino ai 12 anni può richiedere un congedo di massimo 15 giorni, da godere in modo continuativo o frazionato, a partire dal 5 marzo 2020, al 50% del trattamento retributivo.

PERMESSI PER CHI HA FIGLI TRA I 12 E I 16 ANNI

I lavoratori con figli tra i 12 e 16 anni, che non hanno la possibilità di andare al lavoro né di farsi aiutare dal coniuge, possono rimanere a casa in permesso non retribuito. Inoltre questi lavoratori non possono essere licenziati.

PERMESSI EX L. 104 PER CHI HA FIGLI CON DISABILITÀ GRAVE

Ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, sono state estese alcune tutele, con l’aggiunta di 12 giorni di permesso retribuito mensile (oltre ai 3 giorni spettanti per la legge 104), da godere tra marzo e aprile 2020, alle stesse condizioni e modalità di sempre.

VOUCHER BABY SITTER

In alternativa al congedo, si può chiedere la corresponsione del bonus fino a 600 euro per l’acquisto del servizio di baby sitting, aumentato a 1.000 euro per alcune categorie di lavoratori.

PREMIO AI LAVORATORI

Come forma di riconoscimento simbolico, coloro che hanno lavorato in sede o stabilimento durante il mese di marzo 2020, avranno diritto a un premio di 100 euro da suddividere per i giorni di lavoro, e che il datore verserà ad aprile.
Il premio spetta solo ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo annuo non superiore ai 40.000 euro lordi.

POSTICIPO ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI PER LE IMPRESE

Le imprese con ricavi inferiori ai 2 milioni di euro (nel 2019) possono posticipare a fine maggio versamenti IVA, ritenute Irpef, contributi Inps e premi Inail che scadono a marzo.

Dall’8 marzo al 31 maggio sono sospesi anche i versamenti per cartelle esattoriali emesse dall’Agenzia e per avvisi di addebito Inps.

Indipendentemente dal fatturato delle imprese, sono posticipati i versamenti delle aziende che rientrano nei settori più colpiti dalla crisi: imprese turistico-ricettive, di trasporto, agenzie di viaggio, palestre, centri benessere, cinema, bar, pasticcerie, ristoranti, asili nido, scuole private.

PERIODO DI QUARANTENA

Eventuale periodo trascorso in quarantena dai lavoratori, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, per Covid-19 per il settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020) è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico. Inoltre non è computabile ai fini del periodo di comporto.

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