Decreto Ferragosto, le misure per l’occupazione e la ripresa

Decreto Ferragosto, le misure per l'occupazione e la ripresa
(foto Shutterstock)

Previste altre 18 settimane di cassa, prorogato il divieto di licenziamento per motivi economici (con eccezioni). Rinnovi e proroghe dei contratti a termine senza causale, sgravi contributivi per i datori

Dopo il “decreto Cura Italia” e il “decreto Rilancio”, il Governo ha messo in campo un terzo intervento legislativo per far fronte all’emergenza Covid-19, al fine di ridurre gli impatti negativi sui livelli occupazionali e favorire la ripresa economica e produttivaIl 14 agosto è stato pubblicato infatti il decreto legge 104/2020, cosiddetto “decreto Ferragosto”.

Vediamo in sintesi le principali novità che riguardano il mondo del lavoro.

Cassa integrazione per altre 18 settimane

Sono state concesse ulteriori 18 settimane di ammortizzatori sociali (cassa integrazione, FIS, cassa in deroga) per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 per tutte le imprese che abbiano dovuto sospendere o abbiano visto ridotta la propria attività economica a causa dell’emergenza Covid-19

Le 18 settimane sono suddivise in due periodi di 9 settimane (9+9).
Nel caso in cui un’azienda abbia già utilizzato gli ammortizzatori sociali dopo il 13 luglio 2020, tali giornate non si sommano alle nuove 9 settimane, ma vengono imputate al primo periodo di 9 settimane. 

Qualora ci sia la necessità di usufruire anche del secondo periodo di 9 settimane, è  previsto il pagamento di un contributo addizionale, in percentuale sull’ammontare della retribuzione globale di fatto, per le ore oggetto di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Tale percentuale dipende dal calo di fatturato tra il primo semestre 2020 e quello del 2019. Per le aziende che hanno subito un calo di oltre il 20% non è previsto il pagamento di alcun contributo.

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale devono essere inoltrate da parte del datore all’INPS (a pena di decadenza) entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Proroga del divieto di licenziamento

È stato prorogato il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per motivi economici fino (al massimo) al 31 dicembre 2020, ma sono state introdotte delle importanti eccezioni

II divieto riguarda esclusivamente i licenziamenti motivati da ragioni economiche ed è strettamente legato alla fruizione degli ammortizzatori sociali o del nuovo sgravio contributivo. Infatti, se la società può ancora usufruire della cassa integrazione (o del FIS) o sta usufruendo dei nuovi sgravi contributivi, non potrà procedere con i licenziamenti per motivi economici.

Sono state introdotte delle ipotesi in cui è concesso procedere con i licenziamenti collettivi e individuali per motivi economici. Questi sono alcuni dei casi espressamente previsti:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa;
  • accordo sindacale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
  • fallimento senza prosecuzione dell’attività di impresa.

Resta inteso che è sempre possibile procedere con licenziamenti disciplinari, per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento del periodo di prova e nei confronti dei dirigenti

Proroga e rinnovi dei contratti a termine

Il decreto Ferragosto è intervenuto anche in materia di contratti a termine. È stata annullata la norma che prevedeva la proroga automatica di tutti i rapporti a termine sospesi durante l’emergenza epidemiologica.

La novità consiste nella possibilità di effettuare, per una sola volta, una proroga o un rinnovo di 12 mesi senza l’indicazione della causale, purché si rispetti sempre il limite massimo di durata di 24 mesi del rapporto, e la proroga o il rinnovo intervengano entro il 31 dicembre 2020.

Esonero contributivo per datori di lavoro che non ricorrono agli ammortizzatori sociali

A favore di datori di lavoro privati che hanno utilizzato la cassa integrazione o il FIS nei mesi di maggio e giugno 2020, e che non richiedono più i trattamenti di integrazione salariale, arriva un incentivo per un parziale abbattimento del costo del lavoro, così da permettere la ripartenza a pieno organico e senza riduzione dell’attività lavorativa.

Tali datori possono quindi vedersi riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, a queste condizioni:

  • per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020;
  • nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite a maggio e giugno 2020.

Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato

Per favorire le assunzioni a tempo indeterminato arriva un secondo incentivo, con uno sgravio contributivo di 6 mesi, e quindi con una riduzione del costo del lavoro a carico del datore di lavoro.

L’esonero contributivo è previsto a favore di tutti i datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) oppure procedano alla trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Lo sgravio spetta per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione.
Tale misura è cumulabile con altri esoneri o riduzioni già previste.

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