Il decreto legge 158 del 21 dicembre 2020 detta le regole sugli spostamenti durante il periodo natalizio, introducendo un divieto generale di muoversi, anche all’interno dello stesso comune, nei giorni festivi e prefestivi. Negli altri giorni, sono ammessi gli spostamenti all’interno dello stesso comune, con alcune importanti deroghe. Chiusura, per tutto il periodo, di tutte le attività di bar e ristoranti e, nei giorni festivi e prefestivi, per tutto il commercio al dettaglio.
Vediamo le principali novità.
In questi giorni, tutto il territorio nazionale è “zona rossa” per limitare la crescita dei contagi da Covid-19.
Per quanto riguarda la circolazione, è vietato ogni spostamento, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Ad esempio, non è possibile muoversi per andare in un altro comune a fare una passeggiata, ed è vietato muoversi anche all’interno dello stesso comune, se non per le ragioni già indicate.
Non è consentito uscire dai territori regionali.
All’interno del territorio regionale, è sempre consentito lo spostamento, per una sola volta al giorno, verso una abitazione privata. È questa la previsione che consente, nel periodo natalizio, di far visita ad amici e parenti. Tuttavia, si possono ospitare in casa al massimo due persone non conviventi. Non si computano gli abitanti della casa, i minori di anni 14, persone disabili e non autosufficienti.
Rimane in vigore il coprifuoco a partire dalle ore 22.00.
Nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio e le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). È consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto.
Rimangono, invece, sempre aperti i negozi di generi alimentari, i supermercati, le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Vediamo ora le limitazioni per i giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021.
In questi giorni è possibile muoversi, ma è vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Sono sempre ammesse le visite a parenti e amici, come previsto per i giorni in “zona rossa”. Inoltre, per i residenti in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, è consentito muoversi per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Sempre in questi giorni, come visto in precedenza, sono sospese le attività di bar e ristoranti, salvo che per l’asporto e il delivery. Sono, invece, riaperti i negozi di commercio al dettaglio.
Un ristoro economico è previsto per le attività che, per effetto del nuovo decreto, devono tenere chiuso nel periodo natalizio. Il Governo stanzia circa 650 milioni di euro a favore di queste attività, per ristorare, almeno in parte, le perdite dovute ai mancati incassi.
I soggetti beneficiari sono indicati in un apposito allegato, si possono citare tutte le attività di bar e ristoranti, pasticcerie, gelaterie.
Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal precedente “decreto Rilancio” e ha lo stesso importo.
Il ristoro è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.