Decreto Natale: le regole su spostamenti, chiusure, e i ristori per le attività

Dpcm Natale le regole su spostamenti, chiusure, e i ristori per le attività
(foto Shutterstock)

Dal 24 dicembre al 6 gennaio, nei giorni prefestivi e festivi, l’Italia è zona “rossa”, con divieto di spostamento, circolazione e chiusura di tutte le attività. Negli altri giorni consentiti gli spostamenti dentro i comuni. Permesso ospitare in casa due persone non conviventi

Il decreto legge 158 del 21 dicembre 2020 detta le regole sugli spostamenti durante il periodo natalizio, introducendo un divieto generale di muoversi, anche all’interno dello stesso comune, nei giorni festivi e prefestivi. Negli altri giorni, sono ammessi gli spostamenti all’interno dello stesso comune, con alcune importanti deroghe. Chiusura, per tutto il periodo, di tutte le attività di bar e ristoranti e, nei giorni festivi e prefestivi, per tutto il commercio al dettaglio.
Vediamo le principali novità.

Divieto di spostamento: le misure per 24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio

In questi giorni, tutto il territorio nazionale è “zona rossa” per limitare la crescita dei contagi da Covid-19.
Per quanto riguarda la circolazione, è vietato ogni spostamento, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Ad esempio, non è possibile muoversi per andare in un altro comune a fare una passeggiata, ed è vietato muoversi anche all’interno dello stesso comune, se non per le ragioni già indicate.
Non è consentito uscire dai territori regionali.

Sempre ammesse le visite a parenti e amici

All’interno del territorio regionale, è sempre consentito lo spostamento, per una sola volta al giorno, verso una abitazione privata. È questa la previsione che consente, nel periodo natalizio, di far visita ad amici e parenti. Tuttavia, si possono ospitare in casa al massimo due persone non conviventi. Non si computano gli abitanti della casa, i minori di anni 14, persone disabili e non autosufficienti.

Rimane in vigore il coprifuoco a partire dalle ore 22.00.

Chiusi negozi, bar e ristoranti

Nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio e le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). È consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto.
Rimangono, invece, sempre aperti i negozi di generi alimentari, i supermercati, le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Le regole per il 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio

Vediamo ora le limitazioni per i giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021.
In questi giorni è possibile muoversi, ma è vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Sono sempre ammesse le visite a parenti e amici, come previsto per i giorni in “zona rossa”. Inoltre, per i residenti in comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, è consentito muoversi per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Sempre in questi giorni, come visto in precedenza, sono sospese le attività di bar e ristoranti, salvo che per l’asporto e il delivery. Sono, invece, riaperti i negozi di commercio al dettaglio. 

I ristori economici per le attività chiuse dal decreto

Un ristoro economico è previsto per le attività che, per effetto del nuovo decreto, devono tenere chiuso nel periodo natalizio. Il Governo stanzia circa 650 milioni di euro a favore di queste attività, per ristorare, almeno in parte, le perdite dovute ai mancati incassi.

I soggetti beneficiari sono indicati in un apposito allegato, si possono citare tutte le attività di bar e ristoranti, pasticcerie, gelaterie.

Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal precedente “decreto Rilancio” e ha lo stesso importo.

Il ristoro è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

 

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