Decreto Rilancio: le misure a sostegno di imprese e autonomi

(foto Shutterstock)

Riduzione dell'IRAP, contributo a fondo perduto, crediti d'imposta e proroga dei termini per i versamenti

Il decreto Rilancio del 19 maggio 2020 ha introdotto numerose misure di sostegno alle imprese. Vediamo quali sono i principali interventi.

RIDUZIONE DELL’IRAP

È previsto l’esonero dal versamento del saldo dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) dovuta per il 2019 e della prima rata (pari, di regola, al 40%) dell’acconto dell’IRAP dovuto per il 2020.
Resta fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.

Potranno beneficiare della misura le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (ossia il 19 maggio 2020) e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi.

La misura non si applica alle banche e agli altri enti e società finanziarie, alle imprese di assicurazione e alle amministrazioni ed enti pubblici.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, il decreto Rilancio prevede anche un contributo a fondo perduto non tassabile.

Il beneficio spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo e ai titolari di reddito agrario e di partita IVA con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Per averne diritto occorre che il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019.

Inoltre, il contributo spetta in ogni caso, a prescindere dalla soglia dei 5 milioni di euro:

  • ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  • a coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dal virus, nei quali lo stato di emergenza era già in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale Covid-19.

L’entità del contributo a fondo perduto è determinata in percentuale dalla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, precisamente nelle seguenti misure:

  • 20%, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 15%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • 10%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Gli importi minimi riconoscibili sono di 1000 euro per le persone fisiche e 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica e anche attraverso un intermediario, un’apposita domanda all’Agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dalla data di avvio della specifica procedura telematica, disciplinata da un provvedimento dell’Agenzia stessa, di prossima emanazione, certificando la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

CREDITI D’IMPOSTA

Fra le novità fiscali, il decreto Rilancio prevede:

  • un credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, sino a un massimo di 80.000 euro, in relazione a interventi realizzati per rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.
    Sono compresi gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative.
    Il credito d’imposta, cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione, senza alcun limite.
    Spetta a soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, compresi gli enti del terzo settore.
  • Un credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione, nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, e per l’acquisto di DPI, già previsto nei decreti Cura Italia e Liquidità.
    Tale credito d’imposta, spettante sino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, è utilizzabile nel periodo d’imposta cui la spesa sostenuta si riferisce.
    Non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
  • Un credito d’imposta per i canoni d’affitto degli immobili a uso non abitativo (destinati all’esercizio dell’attività d’impresa, anche agricola, e di lavoro autonomo), pari al 60% del canone versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
    Sono esclusi dal beneficio le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi superiori, nel 2019, a 5 milioni (questo limite non si applica alle imprese alberghiere), e che abbiano una diminuzione del fatturato inferiore del 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
    Fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d’imposta per l’emergenza Covid-19 (per affitti, sanificazione, adeguamento degli ambienti di lavoro) possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, né può essere rimborsata.
  • Un credito di imposta pari al 20% per gli aumenti di capitale sociale a pagamento deliberati e integralmente versati dopo il 19 maggio 2020 e entro il 31 dicembre 2020, a favore di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, e società cooperative.
    L’investimento massimo del conferimento sul quale calcolare il credito d’imposta non potrà eccedere i 2 milioni di euro.
    Alle società che possono beneficiare di tale incentivazione all’aumento di capitale, è inoltre riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dello stesso aumento di capitale beneficiato.
    Le perdite fiscali riportabili nei periodi d’imposta successivi potranno inoltre essere ridotte dell’importo dell’ammontare del credito d’imposta riconosciuto.
  • Un credito di imposta sugli investimenti pubblicitari nel 2020 nella misura del 50% degli stessi.

PROROGA DEI TERMINI PER I VERSAMENTI DELLE TRATTENUTE

Sono stati prorogati al 16 settembre 2020 i termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione dei versamenti sospesi dai decreti noti come Cura Italia e Liquidità, relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ai contributi previdenziali e assistenziali, ai premi per l’assicurazione obbligatoria, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’IVA per i mesi di aprile e maggio 2020, ai versamenti sospesi per i soggetti con ricavi o compensi fino a 2 milioni e per i soggetti delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica rata entro il 16 settembre 2020 o fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, a partire dal 16 settembre 2020.

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