Decreto Ristori, le disposizioni per il lavoro

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(foto Shutterstock)

Rifinanziata la cassa Covid-19 per i datori che hanno dovuto limitare l’esecuzione dell'attività. Divieto di licenziamento, esoneri contributivi, indennità e proroga del reddito di emergenza

Il decreto Ristori del 28 ottobre 2020 prevede, oltre alla nuova cassa Covid-19, nuove indennità, esoneri e sospensioni contributive. Tutte le misure, compresa la proroga del reddito di emergenza e lo smart working, sono state pensate dal Governo per aiutare le imprese e i cittadini, a superare l’autunno e la prima parte dell’inverno. Vediamo le principali novità in materia di lavoro.

Nuova cassa Covid-19

Per i periodi decorrenti dal 16 novembre al 31 gennaio 2021 i datori di lavoro a cui siano state imposte delle limitazioni nell’esercizio della loro attività in seguito al dpcm del 24 ottobre 2020 – come ad esempio bar e ristoranti che devono chiudere alle 18 – potranno chiedere altre 6 settimane di cassa con causale Covid-19

Per accedere alla cassa non viene chiesto un contributo addizionale alle aziende che il primo semestre del 2020 abbiano visto un calo di fatturato superiore al 20%, rispetto al primo semestre del 2019. 

Il contributo addizionale spetta invece per quelle aziende che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% o non abbiano avuto alcuna riduzione del fatturato, rispettivamente nella misura del 9% o 18%, rispetto alle retribuzioni globali non corrisposte ai lavoratori a causa della cassa integrazione. 

Potranno accedere alle settimane di cassa anche le aziende che rinuncino a parte dell’esonero contributivo non ancora fruito, introdotto dal decreto agosto.

Il datore di lavoro può chiedere all’INPS di anticipare la cassa integrazione.

Divieto di licenziamento

Tutte le aziende, anche quelle che non usano la cassa integrazione, non potranno licenziare per giustificato motivo oggettivo fino al 31 gennaio 2021, salvo a causa di rari e ben precisi casi: 

  • licenziamento per chiusura definitiva dell’attività aziendale;
  • chiusura per fallimento;
  • licenziamento con accordi sindacali per l’incentivo alla risoluzione del rapporto, e per cambio d’appalto o subentro del nuovo fornitore.

Esonero contributivo

L’esonero contributivo si applica a tutti i datori di lavoro, esclusi quelli agricoli, che non chiedono le nuove 6 settimane di cassa Covid-19.
Tale misura era stata introdotta per la prima volta dal decreto agosto, oggi vengono previste fino a 4 settimane di esonero contributivo da fruire entro il 31 gennaio 2021 sulla base delle ore di cassa fruite a giugno 2020. 

 Sospensione contributiva di novembre

Per il solo mese di novembre 2020, per i datori di lavoro per cui sia stata limitata l’attività, e per cui il legislatore abbia reso noti i codici ATECO interessati, saranno sospesi i contributi previdenziali ed assistenziali e i premi Inail.
La ripresa dei versamenti, per ora, è prevista al 16 marzo 2021.

Un particolare esonero, per il mese di novembre 2020, è previsto per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per le aziende produttrici di vino e birra, per gli imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. A questi è riconosciuto l’esonero contributivo, al netto di altre agevolazioni e riduzioni delle aliquote di finanziamento.

Reddito di emergenza (REM), fino a quando è prorogato?

Il reddito di emergenza viene prorogato per i mesi di novembre e dicembre 2020 per quei nuclei familiari che già ne beneficiavano e nella misura della quota percepita per effetto del decreto agosto. 

Una singola quota del valore che va da 400 a 800 euro potrà, invece, essere fruita nei mesi di novembre e dicembre 2020 da quei nuclei in possesso di precisi requisiti

  • reddito familiare di settembre inferiore alla quota spettante di REM;
  • nessun componente del nucleo deve percepire alcuna nuova indennità Covid-19;
  • essere residenti in Italia e avere un valore del patrimonio mobiliare familiare, per il 2019, inferiore a una soglia di 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro.

Nuova indennità Covid-19, quanto spetta e a chi?

Il “decreto Ristori” è un’indennità onnicomprensiva di 1.000 euro per:

  • stagionali del settore turismo e stabilimenti termali, lavoratori in somministrazione disoccupati involontariamente tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, che abbiano lavorato almeno 30 giornate in tale lasso temporale; 
  • dipendenti a tempo determinato del settore turismo e stabilimenti termali, che nel 2018 e tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 hanno lavorato almeno 30 giorni con contratto a tempo determinato o stagionale; 
  • stagionali, intermittenti, che abbiano lavorato almeno 30 giorni tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, e lavoratori occasionali con ritenuta d’acconto che risultino iscritti al 17 marzo 2020 alla gestione separata INPS;
  • incaricati alle vendite a domicilio, autonomi con partita iva iscritti alla gestione separata INPS al 29 ottobre 2020 con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad 5.000 euro.

Ai lavoratori sportivi verrà erogata un’indennità a sé stante.

Smart working per quarantena scolastica, cosa cambia?

Il decreto agosto prevedeva per i lavoratori genitori con figli entro i 14 anni la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in smart working qualora il figlio fosse stato messo in quarantena scolastica a causa di un caso Covid-19 verificatosi nel plesso scolastico o nel corso delle attività pomeridiane seguite. 

La possibilità di lavorare da remoto oggi è stata elevata anche ai genitori con figli fino a 16 anni, ed estesa anche quando l’attività scolastica in presenza sia sospesa.

Rimane, invece, la possibilità di chiedere alternativamente il congedo parentale per i genitori aventi figli entro i 14 anni.
Sarà possibile inoltre chiedere l’assenza non retribuita per i lavoratori con figli tra i 14 e i 16 anni per la durata della quarantena del figlio.

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