Indennità per lavoratori stagionali e dello spettacolo, contributo a fondo perduto per agenti e rappresentanti, sospensione e proroga di contributi e pagamenti delle tasse
Il Governo è intervenuto con il quarto decreto legge della serie Ristori – di qui il nome Ristori Quater – in vigore dal 30 novembre 2020. È stata così completata la platea dei beneficiari delle misure di sostegno a favore delle imprese più colpite dalle misure restrittive adottate per fronteggiare la “seconda ondata” di contagi da Covid-19.
Vediamo le principali misure di sostegno.
Una nuova indennità di 1.000 euro per il mese di dicembre 2020 è stata prevista a favore delle seguenti categorie:
A seconda della categoria di appartenenza, è previsto che i beneficiari non debbano essere, alla data del 30 novembre 2020, titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o pensione o trattamento NASpI.
Il dl 157/20 Ristori Quater amplia ulteriormente la platea dei beneficiari, ricomprendendo anche gli agenti, rappresentanti, mediatori e procacciatori di numerose attività indicate nell’allegato. Possiamo citare gli agenti e i rappresentanti di carburanti, mobili, casalinghi, vestiario, calzature, prodotti tessili, alimentari e bevande, gioielleria.
Il contributo a favore di queste attività opera, indipendentemente dall’ubicazione della sede dell’impresa, a decorrere dal 30 novembre.
Con il decreto vengono sospesi anche i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che “scadono nel mese di dicembre”, per i seguenti soggetti:
Il decreto 157/20 ha precisato che l’individuazione del livello di rischio per la zona in cui ha sede l’impresa va riferito alla data del 26 novembre 2020 (ad esempio in quella data Lombardia, Piemonte e Calabria erano ancora in zona rossa).
La sospensione riguarda i versamenti dei contributi INPS e non riguarda i premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
Il termine dei versamenti è prorogato al 16 marzo 2021 (in unica soluzione o in 4 rate mensili), senza applicazione di interessi e sanzioni.
Sono sospesi anche i versamenti dell’IVA e delle ritenute alla fonte quali sostituti d’imposta e le trattenute addizionali regionali e comunali che “scadono nel mese di dicembre”, per gli stessi soggetti e alle stesse condizioni viste nel paragrafo precedente.
Il termine di versamento è prorogato al 16 marzo 2021 (in unica soluzione o in 4 rate mensili), senza applicazione di interessi e sanzioni.
La proroga dei versamenti è estesa al 30 aprile 2021 per i soggetti con volume d’affari non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
A prescindere dal volume e dal calo di fatturato, possono beneficiare della proroga:
Anche in questo caso si deve guardare alla zona (rossa o arancione) vigente alla data del 26 novembre 2020.
Prorogato al 1 marzo 2021 il termine di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, precedentemente fissato al 10 dicembre 2020 dal decreto Rilancio.
Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro il 31 dicembre 2021. Invece, per le cartelle già notificate e non oggetto di rateazione, i termini di versamento sono già sospesi dal dl 129/20 fino al 31 dicembre, con termine di pagamento in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.
Infine, per le rateizzazioni richieste entro il 31 dicembre 2021, viene alzata da 60.000 a 100.000 euro la soglia entro la quale non è necessario documentare lo stato di difficoltà del debitore (con possibilità di chiedere una dilazione fino a 72 rate). Sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione.
Esonero contributivo a favore di filiere agricole e della pesca
Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, il dl 149/20 Ristori Bis ha previsto che alle imprese di tali filiere che svolgono le attività identificate dai codici Ateco dell’allegato 3, è riconosciuto l’esonero contributivo per la quota a carico del datore di lavoro per le mensilità di novembre e dicembre.
L’elenco dei codici comprende, oltre alle attività di coltivazioni agricole, silvicoltura, pesca e acquacoltura, ulteriori attività quali: produzione di prodotti animali, produzione di vino e di birra, commercio all’ingrosso e al dettaglio di fiori e piante, attività di alloggio e di ristorazione connesse alle aziende agricole, cura e manutenzione di parchi e giardini.
Leggi anche:
DECRETO RISTORI TER: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE NUOVE ZONE ROSSE E ARANCIONI
GLI AIUTI ALLE IMPRESE DEL DECRETO RISTORI E RISTORI BIS
DECRETO RISTORI, LE DISPOSIZIONI PER IL LAVORO