Decreto Ristori Quater: gli interventi per imprese, stagionali e agenti di commercio

Decreto Ristori Quater gli interventi per imprese, stagionali e agenti di commercio
(foto Shutterstock)

Indennità per lavoratori stagionali e dello spettacolo, contributo a fondo perduto per agenti e rappresentanti, sospensione e proroga di contributi e pagamenti delle tasse

Il Governo è intervenuto con il quarto decreto legge della serie Ristori – di qui il nome Ristori Quater – in vigore dal 30 novembre 2020. È stata così completata la platea dei beneficiari delle misure di sostegno a favore delle imprese più colpite dalle misure restrittive adottate per fronteggiare la “seconda ondata” di contagi da Covid-19.
Vediamo le principali misure di sostegno.

Indennità di € 1.000 per lavoratori stagionali di turismo, stabilimenti termali e spettacolo

Una nuova indennità di 1.000 euro per il mese di dicembre 2020 è stata prevista a favore delle seguenti categorie:

  • lavoratori stagionali e lavoratori del settore turismo/stabilimenti termali, con rapporto di lavoro cessato involontariamente nel periodo compreso tra il 1/01/2019 e il 30/11/20, che abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative nel medesimo periodo;
  • lavoratori di altri settori diversi dal turismo, con rapporto di lavoro cessato involontariamente nel periodo compreso tra il 1/01/2019 e il 30/11/20 e che abbiano svolto almeno 30 giornate lavorative nel medesimo periodo;
  • lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di pensione; ovvero con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30/11/20, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

A seconda della categoria di appartenenza, è previsto che i beneficiari non debbano essere, alla data del 30 novembre 2020, titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o pensione o trattamento NASpI. 

Contributi a fondo perduto anche ad agenti e rappresentanti di commercio

Il dl 157/20 Ristori Quater amplia ulteriormente la platea dei beneficiari, ricomprendendo anche gli agenti, rappresentanti, mediatori e procacciatori di numerose attività indicate nell’allegatoPossiamo citare gli agenti e i rappresentanti di carburanti, mobili, casalinghi, vestiario, calzature, prodotti tessili, alimentari e bevande, gioielleria.
Il contributo a favore di queste attività opera, indipendentemente dall’ubicazione della sede dell’impresa, a decorrere dal 30 novembre.

Sospensione contributi previdenziali e assistenziali per dicembre

Con il decreto vengono sospesi anche i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che “scadono nel mese di dicembre”, per i seguenti soggetti:

  • esercenti attività di impresa, arte o professionale, con volume d’affari inferiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato di novembre 2020 rispetto a novembre 2019, con sede legale e operativa in qualunque zona del territorio dello Stato;
  • soggetti che esercitano attività economiche sospese ai sensi dell’art.1 dpcm 3 novembre 2020 (es. palestre, piscine, etc.), a prescindere dal volume d’affari e dalla riduzione di fatturato, con sede legale e operativa in qualunque zona del territorio dello Stato;
  • soggetti che esercitano attività dei servizi di ristorazione, a prescindere dal volume d’affari e dalla riduzione di fatturato, con sede legale e operativa nelle zone rosse e arancioni;
  • soggetti che operano nei settori economici elencati tra i codici Ateco presenti nell’allegato 2 del dl 149/20 Ristori Bis nonché soggetti che esercitano attività alberghiera, di agenzia di viaggio o tour operator, con sede legale e operativa nelle zone rosse, a prescindere dal volume d’affari e dalla riduzione di fatturato.

Il decreto 157/20 ha precisato che l’individuazione del livello di rischio per la zona in cui ha sede l’impresa va riferito alla data del 26 novembre 2020 (ad esempio in quella data Lombardia, Piemonte e Calabria erano ancora in zona rossa).

La sospensione riguarda i versamenti dei contributi INPS e non riguarda i premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

Il termine dei versamenti è prorogato al 16 marzo 2021 (in unica soluzione o in 4 rate mensili), senza applicazione di interessi e sanzioni.

Sospensione ritenute fiscali e Iva per dicembre

Sono sospesi anche i versamenti dell’IVA e delle ritenute alla fonte quali sostituti d’imposta e le trattenute addizionali regionali e comunali che “scadono nel mese di dicembre”, per gli stessi soggetti e alle stesse condizioni viste nel paragrafo precedente. 

Il termine di versamento è prorogato al 16 marzo 2021 (in unica soluzione o in 4 rate mensili), senza applicazione di interessi e sanzioni.

Irpef, Ires e Irap: proroga al 30 aprile del secondo acconto

La proroga dei versamenti è estesa al 30 aprile 2021 per i soggetti con volume d’affari non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

A prescindere dal volume e dal calo di fatturato, possono beneficiare della proroga:

  • le imprese che esercitano attività individuate dai codici Ateco elencati negli allegati 1 e 2 del decreto Ristori bis (sono le attività limitate dal dpcm del 3 novembre), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse;
  • le imprese esercenti servizi di ristorazione, con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone arancioni.

Anche in questo caso si deve guardare alla zona (rossa o arancione) vigente alla data del 26 novembre 2020. 

Proroga dei termini per le rate delle rottamazione delle cartelle

Prorogato al 1 marzo 2021 il termine di pagamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, precedentemente fissato al 10 dicembre 2020 dal decreto Rilancio.
Inoltre, i contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro il 31 dicembre 2021. Invece, per le cartelle già notificate e non oggetto di rateazione, i termini di versamento sono già sospesi dal dl 129/20 fino al 31 dicembre, con termine di pagamento in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.

Infine, per le rateizzazioni richieste entro il 31 dicembre 2021, viene alzata da 60.000 a 100.000 euro la soglia entro la quale non è necessario documentare lo stato di difficoltà del debitore (con possibilità di chiedere una dilazione fino a 72 rate). Sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione.

Esonero contributivo a favore di filiere agricole e della pesca

Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, il dl 149/20 Ristori Bis ha previsto che alle imprese di tali filiere che svolgono le attività identificate dai codici Ateco dell’allegato 3, è riconosciuto l’esonero contributivo per la quota a carico del datore di lavoro per le mensilità di novembre e dicembre.

L’elenco dei codici comprende, oltre alle attività di coltivazioni agricole, silvicoltura, pesca e acquacoltura, ulteriori attività quali: produzione di prodotti animali, produzione di vino e di birra, commercio all’ingrosso e al dettaglio di fiori e piante, attività di alloggio e di ristorazione connesse alle aziende agricole, cura e manutenzione di parchi e giardini.

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