Dpcm e dl 14 gennaio: proroga emergenza al 30 aprile e limitazioni

Dpcm e dl 14 gennaio proroga emergenza al 30 aprile e limitazioni
(foto Shutterstock)

Confermato il divieto di spostamento tra regioni. Limitazioni e aperture fino al 5 marzo per le attività commerciali e i luoghi aperti al pubblico

Il 14 gennaio 2021 è stato pubblicato il decreto legge n. 2/2021 ed è stato firmato il nuovo dpcm. Sono gli ultimi due provvedimenti con cui il Governo è intervenuto nel disciplinare gli spostamenti nel territorio e le chiusure e aperture delle attività e dei luoghi aperti al pubblico.
Le misure rimarranno in vigore fino al 5 marzo 2021.
Vediamo in sintesi le principali novità per limitare i contagi da Covid-19.

Spostamenti: quali sono i limiti?

L’attuale disciplina è la stessa già adottata in precedenza.
Dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Nel caso in cui una Regione venga classificata come zona arancione o rossa, gli spostamenti sono limitati nel territorio comunale.

Visite ad amici e parenti: sono consentite?

, all’interno del territorio regionale è consentito, una volta al giorno, far visita ad amici e/o parenti, nei limiti di due persone, ulteriori rispetto ai conviventi. Nel computo non si contano i minori di anni 14, le persone disabili o non autosufficienti conviventi.

In caso di classificazione quale zona arancione o rossa, lo spostamento verso un’altra abitazione privata è limitata al territorio comunale.

Zona bianca: cosa è possibile fare? 

Può essere classificata come zona bianca una Regione in “zona gialla” e con un’incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.
In questa area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai dpcm, ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli. 

Attività commerciali: cosa cambia?

La disciplina delle aperture delle attività commerciali dipende dalla zona di appartenenza, come previsto dal dpcm 3 novembre 2020.
Fino al 5 marzo 2021, nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali situati all’interno di centri commerciali, parchi commerciali ed altre strutture analoghe.

Rimangono sempre aperti i negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole, librerie e tabacchi.

La novità riguarda il divieto di vendita di bevande da asporto dopo le ore 18.00. Mentre la vendita da asporto rimane consentita fino alle 22.00. Il servizio delivery a domicilio, invece, può essere effettuato senza alcuna limitazione.

Attività sportiva: è consentita?

, è sempre consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

L’attività sportiva di base presso centri e circoli sportivi può essere svolta nel rispetto del distanziamento sociale e nel rispetto dei protocolli del settore.

Rimangono chiuse le palestre, le piscine, i centri natatori, i centri benessere e i centri termali.

Gli impianti sciistici, oggi utilizzati solo dagli atleti, riapriranno dopo il 15 febbraio 2021 anche agli sciatori amatoriali, previa adozione delle linee guida anticontagio.

Mostre e i musei: riaprono?

, è prevista la riapertura delle mostre e dei musei, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con ingressi contingentati e in modo da evitare assembramenti tra i visitatori.
Confermata invece la chiusura dei teatri e dei cinema.

Scuole superiori e università: quali disposizioni sono previste?

Il nuovo dpcm prevede che, a partire dal 18 gennaio, agli studenti delle scuole superiori venga garantita almeno la metà delle lezioni in presenza. Tale previsione è subordinata alla classificazione della Regione perché, in caso di zona rossa, tutte le scuole superiori e le scuole medie (eccetto il primo anno) terranno lezioni a distanza.

Per quanto riguarda l’università, le lezioni si possono tenere da remoto o in presenza, in linea con il quadro epidemiologico e tenendo conto delle esigenze formative.

Gli altri corsi di formazione, pubblici e privati, si devono svolgere solo con modalità a distanza.

Concorsi pubblici: si fanno in presenza?

No. È confermata, fino al 15 marzo, la sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi e degli esami di abilitazione delle professioni. Ad esclusione dei concorsi ed esami nel campo sanitario e ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari oppure in modalità telematica.

Per i concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, dal 15 febbraio sono consentite le prove scritte in presenza a condizione che vi siano al massimo 30 candidati.

Rientro dall’estero: c’è ancora l’obbligo di isolamento domiciliare?

. Chi rientra da uno degli stati indicati nell’elenco D e E dell’allegato 20 (es. Giappone, USA, Cina, etc.) deve osservare un periodo di isolamento domiciliare di quattordici giorni, oltre alla preventiva comunicazione all’autorità sanitaria del proprio rientro e del luogo in cui si effettuerà l’isolamento.

Chi invece rientra da uno stato ricompreso nell’elenco C dell’allegato 20 (es. Germania, Francia, Spagna, Austria etc.) può evitare l’isolamento domiciliare presentando al personale di bordo o ai controlli la documentazione che certifichi la negatività ad un tampone molecolare o antigenico, effettuato non più tardi di 48 ore antecedenti all’ingresso.

 

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