Confermato il divieto di spostamento tra regioni. Limitazioni e aperture fino al 5 marzo per le attività commerciali e i luoghi aperti al pubblico
Il 14 gennaio 2021 è stato pubblicato il decreto legge n. 2/2021 ed è stato firmato il nuovo dpcm. Sono gli ultimi due provvedimenti con cui il Governo è intervenuto nel disciplinare gli spostamenti nel territorio e le chiusure e aperture delle attività e dei luoghi aperti al pubblico.
Le misure rimarranno in vigore fino al 5 marzo 2021.
Vediamo in sintesi le principali novità per limitare i contagi da Covid-19.
L’attuale disciplina è la stessa già adottata in precedenza.
Dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute.
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Nel caso in cui una Regione venga classificata come zona arancione o rossa, gli spostamenti sono limitati nel territorio comunale.
Sì, all’interno del territorio regionale è consentito, una volta al giorno, far visita ad amici e/o parenti, nei limiti di due persone, ulteriori rispetto ai conviventi. Nel computo non si contano i minori di anni 14, le persone disabili o non autosufficienti conviventi.
In caso di classificazione quale zona arancione o rossa, lo spostamento verso un’altra abitazione privata è limitata al territorio comunale.
Può essere classificata come zona bianca una Regione in “zona gialla” e con un’incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.
In questa area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai dpcm, ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli.
La disciplina delle aperture delle attività commerciali dipende dalla zona di appartenenza, come previsto dal dpcm 3 novembre 2020.
Fino al 5 marzo 2021, nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali situati all’interno di centri commerciali, parchi commerciali ed altre strutture analoghe.
Rimangono sempre aperti i negozi di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole, librerie e tabacchi.
La novità riguarda il divieto di vendita di bevande da asporto dopo le ore 18.00. Mentre la vendita da asporto rimane consentita fino alle 22.00. Il servizio delivery a domicilio, invece, può essere effettuato senza alcuna limitazione.
Sì, è sempre consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
L’attività sportiva di base presso centri e circoli sportivi può essere svolta nel rispetto del distanziamento sociale e nel rispetto dei protocolli del settore.
Rimangono chiuse le palestre, le piscine, i centri natatori, i centri benessere e i centri termali.
Gli impianti sciistici, oggi utilizzati solo dagli atleti, riapriranno dopo il 15 febbraio 2021 anche agli sciatori amatoriali, previa adozione delle linee guida anticontagio.
Sì, è prevista la riapertura delle mostre e dei musei, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con ingressi contingentati e in modo da evitare assembramenti tra i visitatori.
Confermata invece la chiusura dei teatri e dei cinema.
Il nuovo dpcm prevede che, a partire dal 18 gennaio, agli studenti delle scuole superiori venga garantita almeno la metà delle lezioni in presenza. Tale previsione è subordinata alla classificazione della Regione perché, in caso di zona rossa, tutte le scuole superiori e le scuole medie (eccetto il primo anno) terranno lezioni a distanza.
Per quanto riguarda l’università, le lezioni si possono tenere da remoto o in presenza, in linea con il quadro epidemiologico e tenendo conto delle esigenze formative.
Gli altri corsi di formazione, pubblici e privati, si devono svolgere solo con modalità a distanza.
No. È confermata, fino al 15 marzo, la sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi e degli esami di abilitazione delle professioni. Ad esclusione dei concorsi ed esami nel campo sanitario e ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari oppure in modalità telematica.
Per i concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, dal 15 febbraio sono consentite le prove scritte in presenza a condizione che vi siano al massimo 30 candidati.
Sì. Chi rientra da uno degli stati indicati nell’elenco D e E dell’allegato 20 (es. Giappone, USA, Cina, etc.) deve osservare un periodo di isolamento domiciliare di quattordici giorni, oltre alla preventiva comunicazione all’autorità sanitaria del proprio rientro e del luogo in cui si effettuerà l’isolamento.
Chi invece rientra da uno stato ricompreso nell’elenco C dell’allegato 20 (es. Germania, Francia, Spagna, Austria etc.) può evitare l’isolamento domiciliare presentando al personale di bordo o ai controlli la documentazione che certifichi la negatività ad un tampone molecolare o antigenico, effettuato non più tardi di 48 ore antecedenti all’ingresso.