Gli accordi aziendali per esodi volontari del decreto Ferragosto

Gli accordi aziendali per esodi volontari del decreto Ferragosto
(foto Shutterstock)

Le aziende per cui vige ancora il divieto di licenziamento per motivi economici possono ridimensionare l’organico tramite risoluzioni consensuali con i dipendenti che aderiscono all’accordo sindacale aziendale

Il “decreto Ferragosto” ha prorogato il termine del divieto di licenziamenti collettivi e individuali per motivi economici (art. 14). In alcuni casi però il divieto non si applica, tra questi rientra l’ipotesi di accordo collettivo aziendale – stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale – di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo. Con tale strumento, le aziende per le quali vige ancora il divieto di licenziare hanno la possibilità di ridimensionare comunque l’organico aziendale, mediante risoluzione consensuale.

Chi stipula gli accordi?

Gli accordi sindacali aziendali per esodi volontari si fanno con le organizzazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo applicato in azienda (l’art. 14 fa riferimento alle “organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale”). L’accordo quindi non può essere stipulato soltanto con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e le rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

Esiste una procedura particolare da rispettare?

No, non è necessario rispettare procedure particolari. È possibile, quindi, attivare in modo informale un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, che può portare alla stipulazione di un accordo collettivo aziendale per esodi volontari. L’accordo prevederà una somma da riconoscere ai lavoratori quale incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. I lavoratori potranno poi decidere liberamente se aderire all’accordo e arrivare a una risoluzione consensuale del rapporto, percependo l’incentivo. Non sono previste particolari formalità nemmeno per l’adesione all’accordo collettivo aziendale da parte dei lavoratori, né si richiede che la risoluzione consensuale venga sottoscritta in “sede protetta” (se formalizzato in una sede protetta, l’accordo diviene inoppugnabile).

Quali sono i vantaggi alla stipula dell’accordo per lavoratore e datore?

Ci sono diversi vantaggi alla stipula di un accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro: inanzitutto, ai lavoratori che aderiscono all’accordo è riconosciuto l’accesso alla NASpI.

Trattandosi di accordo di risoluzione consensuale che dà diritto al lavoratore alla percezione della NASpI, il datore di lavoro risulta tenuto al pagamento del ticket di licenziamento (anche se si tratta di risoluzione consensuale), ma in misura ordinaria; non è previsto, infatti, a carico delle aziende il versamento del doppio del ticket di licenziamento, trattandosi di procedura speciale. Altro vantaggio di carattere economico per il datore di lavoro è che, trattandosi di risoluzione consensuale, non c’è obbligo di dare il preavviso al lavoratore (né lavorato, né indennizzato con la relativa indennità sostitutiva).

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