Per l’anno scolastico 2021/2022 tutti i lavoratori della scuola devono essere in possesso del green pass. In caso contrario, sospensione dal lavoro senza stipendio
AGGIORNAMENTO 17/09/21
Con il decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 e con il successivo dl n.122 del 10 settembre 2021, il Governo ha disciplinato i principali aspetti che riguardano il mondo della scuola. Per quanto riguarda i lavoratori (insegnanti, personale amministrativo e personale non docente), è stato introdotto il green pass obbligatorio a scuola, pena la sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
L’obbligo si applica a tutti i gradi di istruzione, dagli asili nido fino alle aule universitarie.
L’obiettivo è assicurare lo svolgimento dell’offerta scolastica in piena sicurezza e scongiurare il ricorso alla didattica a distanza.
Insegnanti, presidi, segretarie e addetti alle pulizie possono lavorare solo a condizione che siano in possesso del green pass. Non solo. L’obbligo di possedere il green pass è previsto per “chiunque” acceda alle strutture, dunque anche per i genitori, accompagnatori ed eventuali ospiti.
Dopo le previsioni introdotte per il personale sanitario e per l’ingresso nei locali, il Governo Draghi ha introdotto l’obbligatorietà della certificazione verde Covid-19 anche per l’accesso alle strutture scolastiche e universitarie.
Come funziona?
Valgono le regole generali del green pass: il personale scolastico dovrà essersi sottoposto a vaccinazione completa, ma basta anche una sola dose per il green pass “provvisorio” di 270 giorni; oppure munirsi di tampone antigenico o molecolare, valido per sole 48 ore.
L’obbligo di verificare il possesso della certificazione verde spetta ai presidi o ai responsabili delle strutture. Nel caso in cui l’accesso a tali luoghi è dovuto a ragione lavorative, è tenuto a verificare il possesso del green pass anche il datore di lavoro.
E se un lavoratore si rifiuta di esibire il green pass? Il problema si pone per tutti i no vax che non vogliono effettuare i tamponi ogni due giorni e per i “no pass”. Le conseguenze sono molto severe: senza green pass non si può prendere servizio. È stato infatti previsto che «il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso».
L’introduzione del green pass obbligatorio è giustificata altresì dal ritorno delle lezioni in presenza, per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Può essere disposta la didattica a distanza solo per singoli istituti nel caso di “circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti”.
Obbligo di mascherina per tutti gli studenti sopra i 6 anni, tranne i casi in cui tutti gli studenti siano vaccinati. Gli studenti universitari, invece, possono frequentare le lezioni in presenza solo se muniti di green pass.
Infine, per andare e tornare da scuola si possono utilizzare i mezzi pubblici senza obbligo di esibire la certificazione. Infatti, il green pass è obbligatorio solo per gli spostamenti di media e lunga percorrenza, ma non è previsto per i tragitti urbani e extraurbani, anche se avvengono tra due regioni diverse.