Si può utilizzare per sostituire i lavoratori contagiati? E se un datore ricorre agli ammortizzatori sociali? Cosa succede a un lavoratore che non ha il rinnovo?
In generale, sì. Nel caso in cui vi siano dei lavoratori che, per motivi sanitari, sono stati sottoposti a quarantena obbligatoria, le aziende possono assumere nuovi dipendenti per sostituirli con contratto a termine, anche di durata superiore ai dodici mesi (articolo 19 del decreto legge 81/2015).
Inoltre, è possibile ricorrere al contratto a termine per fronteggiare il periodo d’emergenza anche in altri casi, come per sostituire momentaneamente un lavoratore che non può svolgere le proprie mansioni (ad esempio perché immunodepresso e sottoposto ad accertamento sanitario), o per sostituire un lavoratore temporaneamente destinato presso un’altra sede aziendale.
Il termine va fissato per iscritto, anche se non si conosce la data del rientro. In questo caso si può fissare il termine in modo indiretto, specificando che il contratto a termine durerà fino al rientro in servizio del lavoratore assente.
L’azienda tuttavia non può assumere lavoratori a termine in modo indiscriminato.
Rimangono in vigore i divieti di assunzione con contratto a termine:
Come abbiamo visto, nelle unità produttive in cui sono operanti sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro in regime di cassa integrazione (sia ordinario e sia straordinario) è in vigore il generale divieto di assunzione a tempo determinato.
Tuttavia, in sede di conversione del decreto Cura Italia, è stato introdotto l’articolo 19 bis che consente ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori socialiSono una serie di misure previste dalla legge per sostenere economicamente chi ha perso il lavoro o ha subito una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (es. NASpI, Cassa Integrazione Guadagni). More nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 31 agosto 2020, la possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato. Alla tutela occupazionale di questi lavoratori si affianca così la possibilità per gli stessi di beneficiare della cassa integrazione.
Ai dipendenti con contratto a termine a cui non venga rinnovato il rapporto di lavoro spetterà l’indennità mensile di disoccupazione (NASpILa “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI) è un’indennità mensile di disoccupazione, istituita in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati dal 1° maggio 2015. More).