Il dipendente spaccia in circostanze extralavorative? Licenziato!

(foto Shutterstock)

Il licenziamento è legittimo se il comportamento extralavorativo compromette la fiducia del datore

IL FATTO

Un lavoratore è stato arrestato in flagranza e poi processato per essere stato trovato, al di fuori di orario e luogo di lavoro, in possesso di grosse quantità di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
A causa di tali avvenimenti il suo datore lo ha licenziato.

È legittimo il licenziamento per comportamenti tenuti dal dipendente in circostanze extralavorative?

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Cassazione aveva già affermato in passato che il rapporto di lavoro, per natura caratterizzato dall’attività di collaborazione e dalla durata nel tempo, è fondato sulla fiducia tra le parti.
Tale fiducia deve rimanere viva nel corso del tempo e come la sua esistenza permette l’inizio del rapporto lavorativo, così il suo venir meno può determinare la fine del vincolo.
Di conseguenza, il dipendente non solo è obbligato ad eseguire l’attività lavorativa richiesta, ma deve agire in modo da confermare continuamente la fiducia in lui riposta anche in ambito extralavorativo, cioè al di là dell’orario e luogo di lavoro.

Sulla scia di queste considerazioni la Cassazione ha affermato che la detenzione di droga ai fini di spaccio, indipendentemente da tempo e luogo, può costituire giusta causa di licenziamento perché, oltre ad avere rilevanza penale, è contraria alle regole comuni del vivere civile e quindi ha un riflesso oggettivo sul rapporto lavorativo.
Il comportamento in questione infatti, anche se estraneo all’attività lavorativa, è tale da non permettere la prosecuzione del rapporto di lavoro proprio perché è capace di pregiudicare irrimediabilmente la fiducia che lega le parti (Ordinanza n. 4804/2019).

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