La sanatoria per stranieri irregolari e lavoratori in nero

(foto Shutterstock)

Il decreto Rilancio offre la possibilità di regolarizzare cittadini stranieri irregolari e rapporti di lavoro in nero. A chi è rivolta? In quali settori si applica? Come si presenta la domanda?

Il decreto Rilancio introduce una “doppia sanatoria”. Infatti offre la possibilità, in specifici macrosettori, di regolarizzare cittadini stranieri irregolarmente presenti in Italia e/o rapporti di lavoro “in nero”, con cittadini italiani, UE o extra UE, anche non regolarmente soggiornanti nel nostro Paese. 

La stima contenuta nella relazione tecnica del decreto Rilancio ipotizza che saranno presentate 220 mila domande, di cui 176 mila dal datore di lavoro, per favorire l’emersione del lavoro nero, e 44 mila da cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto. 

Vediamo chi può usufruire di questa doppia sanatoria, la procedura, i suoi termini, e le garanzie per gli interessati.

A CHI È RIVOLTA LA PROCEDURA DI EMERSIONE?

Ai datori di lavoro – cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o di altri Paesi con regolare permesso di soggiorno – che possono assumere un cittadino straniero presente sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo (o alternativamente fotosegnalati, identificati o in possesso di documentazione che ne attesti la presenza), o dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, in corso di svolgimento, con cittadini italiani o stranieri. 

A differenza delle regolarizzazioni degli anni passati, non è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per la ricerca di un lavoro, nemmeno nel caso in cui il datore di lavoro, contrariamente alle sue intenzioni, si trovi nell’impossibilità di stipulare il contratto di lavoro.

Il procedimento è di competenza dell’INPS per i cittadini italiani e i cittadini di uno Stato membro UE, e dello sportello unico dell’immigrazione (SUI) per gli altri lavoratori.

A CHI È RIVOLTA LA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE?

Il secondo binario della sanatoria viene attivato dal cittadino straniero, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, che può presentare domanda per un permesso temporaneo per la ricerca di lavoro della durata di sei mesi, convertibile in permesso di lavoro in caso di assunzione, dimostrando di aver svolto attività nei settori interessati dalla norma (agricoltura, assistenza alla persona e lavoro domestico).

Questo procedimento si svolge presso le questure.

IN QUALI SETTORI OPERA LA SANATORIA DEL LAVORO NERO?

Sono interessati unicamente i macro settori di: 

  • agricoltura (in senso lato, comprensivo di allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse);
  • assistenza alla persona (per se stessi o per componenti della propria famiglia, anche se non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza); 
  • lavoro domestico.

Sono quindi esclusi ogni altro settore e attività di produzione di beni e servizi (ad. es. l’edilizia).

COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

La domanda si presenta esclusivamente in via telematica accedendo al link https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, dal 1° giugno al 15 luglio 2020, dalle ore 7:00 alle 22:00, utilizzando il sistema di identificazione digitale SPID e seguendo le istruzioni presenti sul manuale utente disponibile sul medesimo sito web.

Il criterio cronologico di presentazione della domanda regola il vaglio delle istanze; non è previsto un numero massimo di lavoratori che possono usufruire della procedura di regolarizzazione.

Nella richiesta di emersione andrà indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di riferimento, stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Prima della presentazione della domanda il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del contributo forfettario, pari a 500 euro per ciascun lavoratore, utilizzando il modello  F24 (REDT 2020) disponibile presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o da scaricare dal sito dell’Agenzia delle entrate.

CI SONO COSTI DA SOSTENERE?

In caso di presentazione di domanda volta all’emersione di un rapporto di lavoro irregolare è necessario effettuare un pagamento forfettario di 500 euro per ogni lavoratore irregolare che si intende assumere o mettere in chiaro, 16 euro di marca da bollo, oltre a un contributo forfettario, ancora da definire, per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale in caso di sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso. 

Nell’ipotesi di richiesta di permesso di soggiorno temporaneo, il contributo che l’interessato dovrà corrispondere è di 130 euro, oltre ai costi dell’istanza di rilascio (circa 30 euro).

GARANZIE E TUTELE PER LAVORATORE E DATORE DURANTE LA PROCEDURA

Tra la presentazione dell’istanza e la lavorazione della stessa sono previste delle garanzie e tutele per il lavoratore il cui rapporto ancora non è emerso o che ancora non è regolarizzato, ovvero:

  • sarà valido il divieto di espulsione del cittadino, a meno che non risultino ragioni ostative al rilascio dell’emersione/regolarizzazione;
  • sarà possibile svolgere attività lavorativa, purché, nel caso di emersione con un datore di lavoro, l’attività sia svolta con lo stesso datore titolare dell’emersione.

L’adesione alla procedura, inoltre, comporta la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, tranne nei casi di procedimenti per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
La sospensione copre tutta la durata del procedimento di regolarizzazione e comunque sino al 15 luglio 2020 o al rigetto/archiviazione della stessa.

QUANDO NON POSSONO ESSERE ACCOLTE LE DOMANDE?

La possibilità di ottenere la regolarizzazione del rapporto di lavoro con un certo datore di lavoro è esclusa dal compimento di reati, accertati con sentenza di condanna o di patteggiamento ancorché non definitiva, legati all’immigrazione, allo sfruttamento della prostituzione anche minorile e all’intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro irregolare da parte del datore di lavoro stesso.

Anche la presenza di precedenti penali in capo al lavoratore esclude la regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Rimangono escluse, invece, le ipotesi in cui, sino alla data del 15 luglio 2020, nei confronti del datore di lavoro ovvero del lavoratore il processo penale di primo grado sia ancora in corso.

È causa di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro la mancata sottoscrizione da parte del datore di lavoro del contratto di soggiorno presso lo sportello unico dell’immigrazione o la mancata assunzione dello straniero.

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