Le novità per il 2022 in materia di permessi e congedi

(foto Shutterstock)

Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo, congedo parentale Covid-19, e assenza non retribuita

Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo

La legge di Bilancio 2022 rende strutturale la misura del congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, introdotto, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015 e poi ulteriormente prorogato fino al 2021. A partire dal 2022, per i figli nati/adottati/affidati il padre lavoratore dipendente ha diritto a:

  • un congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, da godere anche non continuativamente;
  • un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Congedo parentale Covid-19

I lavoratori dipendenti, genitori di figli conviventi con età inferiore a 14 anni, hanno diritto ad un congedo parentale speciale, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione:

  • dell’attività didattica o educativa in presenza;
  • della chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio;
  • dell’infezione da Covid-19 del figlio;
  • della quarantena disposta dal competente Dipartimento della ASL a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale:

  • affetti da Covid-19;
  • in quarantena da contatto;
  • con attività didattica o educativa in presenza sospesa, o con chiusura del centro diurno assistenziale.

Il diritto alla fruizione del congedo alternativo al lavoro agile può essere esercitato solamente da un genitore alla volta nell’arco temporale compreso tra il 22 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022.

Assenza non retribuita

I genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni potranno astenersi dal lavoro, previa comunicazione al datore di lavoro, senza corresponsione di retribuzione o indennità in caso di:

  • infezione da Covid-19 del figlio;
  • quarantena del figlio.

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