Licenziato per atteggiamento aggressivo verso il superiore

(foto Shutterstock)

Il dipendente aggressivo che non osserva le regole di correttezza e reciproco rispetto può essere licenziato per giusta causa

IL FATTO

Un lavoratore è stato licenziato a causa di una insubordinazione contro il proprio superiore.
Il dipendente aveva chiesto di andare in pausa durante il suo turno di lavoro, ma, ricevuto il rifiuto da parte del proprio superiore, si è rivolto a quest’ultimo con tono e modi minacciosi. Ha poi abbandonato il posto di lavoro gettando lontano in modo violento e pericoloso una pistola per la spruzzatura di materiale sigillante rischiando di colpire un collega.

È possibile licenziare un dipendente aggressivo che disobbedisce e reagisce in modo violento a un ordine del suo diretto superiore, abbandonando il posto di lavoro? 

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

L’azienda ha motivato la scelta di licenziare il dipendente come la naturale conseguenza di reiterati comportamenti scorretti e aggressivi. Atteggiamenti che dimostravano la totale inosservanza delle regole di correttezza e reciproco rispetto nei rapporti tra colleghi e superiori e soprattutto di insofferenza nei confronti di disposizioni e regole aziendali.

La Cassazione ha confermato il licenziamento del dipendente sostenendo che l’atteggiamento aggressivo nei confronti del superiore dimostra un’evidente violazione del dovere di obbedienza e inevitabilmente rompe il patto di fedeltà tra azienda e lavoratore.

Il lavoratore ha tentato di sminuire la gravità delle proprie reazioni cercando di dimostrare che era il modo normale di dialogare in azienda. Le sue reazioni non erano altro che la risposta ad atteggiamenti aggressivi e provocatori dei suoi superiori. Queste motivazioni in sede di giudizio non hanno però trovato nessuna conferma da parte di testimoni, tanto da convincere la Cassazione a ritenerlo colpevole.

Sulla base di queste considerazioni la Cassazione ha ritenuto il licenziamento legittimo, avendo il lavoratore violato il dovere di obbedienza (ordinanza 11 febbraio 2020 n. 3277).

 

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