Malattia: lavoratore assente alla visita fiscale per motivi familiari. È giustificato?

(foto Shutterstock)

Sanzionabile il lavoratore in malattia assente per una visita di controllo del figlio in ospedale

IL FATTO

Un lavoratore è risultato assente alla visita medica di controllo domiciliare effettuata dall’Inps, senza che avesse dato preventivamente nessuna comunicazione dell’assenza.
Il dipendente si è giustificato in sede disciplinare e in sede processuale spiegando che l’assenza alla visita fiscale, avvenuta alle ore 11 e 35, era da attribuire ad un motivo valido.
Aveva dovuto accompagnare il figlio di sette anni con problemi di salute in ospedale, per un ricovero già deciso con i medici la notte precedente (ore 4 e 30) quando si era recato con il bambino presso il pronto soccorso.

Se il dipendente è a casa in malattia, in attesa della possibile visita medica fiscale, può uscire per una visita medica di controllo?

MALATTIA E REPERIBILITÀ: COSA DICE LA LEGGE

Il lavoratore ammalato ha il dovere di essere reperibile presso il proprio domicilio per permettere al medico dell’INPS di effettuare la visita di controllo e accertare la malattia ai fini del riconoscimento del trattamento economico. Il dipendente non è obbligato a rimanere a casa per tutto il giorno, ma deve risultare reperibile all’indirizzo indicato nel certificato medico nelle fasce orarie previste dalla legge.

Le fasce di reperibilità, valide per tutti i giorni della settimana compresi i festivi, sono diverse:

  • per i dipendenti privati: 10.00-12.00 e 17.00-19.00;
  • per i dipendenti pubblici: 9.00-13.00 e 15.00-18.00.

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori assenti per:

  • patologie gravi, che necessitano di terapie salvavita;
  • patologie derivanti o connesse ad uno stato di invalidità pari o superiore al 67%;
  • ricovero presso una struttura sanitaria;
  • infortunio sul lavoro e malattia professionale.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

In questo caso specifico, la mancata presenza presso il domicilio del dipendente non è legittima, in quanto il malato poteva solamente giustificare la propria assenza nel caso di un ricovero urgente nello stesso orario corrispondente alla visita fiscale (ore 11 e 35).

L’accesso al pronto soccorso per l’emergenza che riguardava il figlio era avvenuto la notte, con dimissioni alle ore 4 e 59, mentre il ricovero ordinario (o visita di controllo) era stato programmato nel corso della tarda mattinata, e non aveva alcuna caratteristica di urgenza. In ogni caso, la situazione non impediva al lavoratore di comunicare l’assenza presso il domicilio al datore di lavoro.

Per la Cassazione l’urgenza che dava al lavoratore la possibilità di uscire di casa anche negli orari di reperibilità, era certa ed evidente solo la notte del primo accesso al pronto soccorso per il figlio. Mentre non esisteva assolutamente per la visita di controllo della mattina seguente.
Il lavoratore infatti non poteva dimostrare nessuna urgenza tale da giustificare l’allontanamento dal domicilio durante le fasce di reperibilità e neanche il mancato avviso di allontanamento al proprio datore di lavoro.
La Corte di Cassazione ha così dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore (ordinanza del 1° ottobre 2019 n. 24492).

 

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