Provvedimenti disciplinari ingiustificati

(foto Shutterstock)

I comportamenti vessatori del datore di lavoro sono causa di risarcimento

IL FATTO

L’insegnante di un Istituto Tecnico Commerciale, già provata da una grave patologia oncologica, dopo aver subito per diverso tempo e in modo continuativo atteggiamenti mobbizzanti e vessatori da parte della dirigente scolastica, ha deciso di ricorrere al Tribunale per richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Tra le motivazioni che avevano convinto l’insegnante ad affrontare il giudizio del Tribunale c’era la decisione di contestare i tre provvedimenti disciplinari ingiustificatamente offensivi e degradanti che la dirigente le aveva inflitto. Provvedimenti poi dichiarati illegittimi, con dichiarazione dei testimoni interrogati, che ne mostravano l’evidente infondatezza. Come altrettanto ingiustificabili apparivano le continue visite fiscali per la verifica dell’assenza della lavoratrice.

L’atteggiamento tenuto dalla dirigente scolastica può essere considerato mobbing?

COS’È IL MOBBING?

Con il termine mobbing si indicano tutti quegli atteggiamenti persecutori che vengono messi in atto sul posto di lavoro da colleghi o superiori nei confronti di un individuo, e che consistono in azioni quotidiane di emarginazione sociale, violenza psicologica o boicottaggio professionale, che possono arrivare fino all’aggressione fisica.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Secondo la Cassazione, soprattutto se manca un intento persecutorio chiaro e preciso come nel caso trattato, bisogna sempre verificare con esattezza i comportamenti mobbizzanti denunciati dal lavoratore. Innanzitutto, bisogna verificare se gli atteggiamenti possono essere considerati vessatori e mortificanti e, come tali, capaci di produrre un danno all’integrità psicofisica del lavoratore.

Nel caso specifico, la dirigente scolastica, nonostante fosse al corrente della precedente e comprovata patologia tumorale della dipendente, ha inviato una serie di visite fiscali ben oltre la media, dimostrando così un atteggiamento persecutorio nei confronti dell’insegnante.
A scuola, la lavoratrice era sottoposta a continui, improvvisi e ingiustificati controlli e ispezioni da parte del personale scolastico, anche durante le ore di lezione.

La condotta denigratoria adottata dalla dirigente dell’istituto nei confronti della professionalità della docente è apparsa del tutto ingiustificata e frutto evidente di un risentimento personale, tanto da causare all’insegnante un danno alla sua dignità e salute.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal datore di lavoro, affermando che, pur non ritrovandosi in una situazione evidente di mobbing, le sanzioni disciplinari e le visite fiscali erano comunque comportamenti ingiustamente vessatori e mortificanti, che hanno causato danni risarcibili (Ordinanza del 3 maggio 2019 n. 11739).

 

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi gratuitamente le ultime novità, le storie e gli approfondimenti sul mondo del lavoro.