Quando il licenziamento per scarso rendimento è legittimo?

(foto Adobe Stock)

Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal datore non basta

IL FATTO

Un lavoratore ha impugnato il licenziamento che aveva subito per non essere riuscito a raggiungere gli obiettivi annuali prefissati dal datore di lavoro.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati in un solo anno basta a giustificare il licenziamento del lavoratore per scarso rendimento?

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte ricorda innanzitutto che il licenziamento del lavoratore per scarso rendimento deve essere motivato da un notevole inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro.
In particolare, devono essersi verificate evidenti mancanze con riferimento alla diligente collaborazione dovuta dal dipendente e, di conseguenza, un’enorme sproporzione tra gli obiettivi richiesti e i risultati raggiunti dal lavoratore.
Ma ciò non basta! La Cassazione, infatti, ha detto che la valutazione della diligenza e professionalità del lavoratore deve tenere conto anche della media dei risultati raggiunti dagli altri dipendenti, senza una soglia minima di riferimento (Sentenza n. 31487/2018).

Nel caso in questione, è vero che il lavoratore non aveva conseguito i risultati richiesti, ma ciò era accaduto solo nell’ultimo anno.
In più, altri suoi colleghi non avevano raggiunto gli obiettivi assegnati, tuttavia ad essi non era stata fatta alcuna contestazione.

Sulla base di queste considerazioni, la Cassazione ha confermato l’illegittimità del licenziamento, ritenendo che il comportamento del lavoratore non fosse così grave da soddisfare il requisito dello scarso rendimento.

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