Con messaggio n. 3340 del 5 ottobre 2021 l’INPS, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 132/2021, ha reso noto che l’Assegno temporaneo per i figli minori potrà essere richiesto entro il 31 ottobre 2021, compresi gli arretrati.
Con la circolare n. 93 del 30 giugno 2021 l’INPS ha fornito le indicazioni in ordine alle caratteristiche della misura, ai requisiti per accedere alla stessa, alle incompatibilità previste, alle modalità e ai termini di presentazione delle domande.
L’Assegno temporaneo figli minori è stato introdotto come misura temporanea “ponte”, in attesa dell’entrata in vigore dell’Assegno unico, e ha un duplice scopo:
L’assegno temporaneo può essere richiesto da luglio 2021 e il termine ultimo, oltre il quale non sarà più possibile presentare la domanda di Assegno temporaneo, resta fissato al 31 dicembre 2021.
La domanda va presentata attraverso i consueti canali:
I beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) sono esonerati, in generale, dal presentare istanza.
Per le domande presentate fino al 31 ottobre 2021 saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, mentre successivamente a tale data l’Assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
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