È stata pubblicata la circolare INPS sul contributo aggiuntivo per i contratti a termine
Il contributo addizionaleÈ il contributo che il datore di lavoro dovrebbe pagare per l’utilizzo della cassa integrazione ordinaria o per le integrazioni salariali. Varia a seconda della dimensione aziendale e ha lo scopo di finanziare l’integrazione salariale. More è una somma di denaro che il datore di lavoro deve pagare per finanziare la NASpILa “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI) è un’indennità mensile di disoccupazione, istituita in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati dal 1° maggio 2015. More, ed è stato introdotto dal decreto Dignità nei casi di rinnovo dei contratti a termine.
La legge ForneroÈ la legge di riforma in materia di lavoro e pensioni entrata in vigore in Italia nel 2012. More aveva già previsto, per i contratti non a tempo indeterminato, il pagamento di un contributo pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Successivamente il decreto Dignità ha aumentato il contributo dello 0,5% in occasione di ogni rinnovo dei contratti a termine, anche in rapporto di somministrazione.
Le modalità e i tempi del pagamento del contributo aggiuntivo sono stati spiegati dall’INPS, con la circolare 121/2019.
L’aumento si applica per i rinnovi intervenuti già a partire dal 14 luglio 2018, anche se la nuova disciplina del decreto Dignità su proroghe e rinnovi trova applicazione solo a partire dal 1° novembre 2018.
È importante sapere che si tratta di un aumento incrementale: questo significa che la maggiorazione si applica in occasione di ogni rinnovo, sommandosi a quella precedente.
È prevista la restituzione integrale del contributo al datore di lavoro in caso di trasformazione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Il rimborso è anche previsto se, entro sei mesi dalla fine del rapporto a termine, il lavoratore venga assunto a tempo indeterminato dallo stesso datore di lavoro.
La maggiorazione non si applica: ai lavoratori stagionali, ai lavoratori con contratto a termine in sostituzione dei lavoratori assenti, ai rapporti di apprendistato, al lavoro domestico, ai rapporti di lavoro agricolo, ai contratti a termine stipulati con le pubbliche amministrazioni.
Sono esclusi anche i rinnovi dei contratti di lavoratori impegnati in attività di insegnamento e ricerca nelle università private e negli enti privati di ricerca.
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