Segretaria “infedele” licenziata per i messaggi Facebook

(foto Adobe Stock)

La dipendente chattava sul social network con il telefonino aziendale, svelando segreti d’impresa

Una segretaria di Bari aveva installato l’applicazione Facebook sul cellulare aziendale, utilizzando il proprio profilo personale per intrattenere delle chat private, che le sono costate il posto di lavoro.

Durante un periodo di malattia, la donna aveva riconsegnato il telefono in azienda, dimenticando di disinstallare l’applicazione, o quanto meno di fare logout, continuando a intrattenere le sue conversazioni da casa attraverso altri dispositivi.

Il datore di lavoro, in possesso del telefonino, aveva potuto così visualizzare le chat private della donna, dalla cui cronologia emergeva come spesso lei chattasse durante le ore di lavoro, e soprattutto rivelasse informazioni aziendali riservate a imprese concorrenti. 

LA SENTENZA

Il tribunale di Bari, dopo aver concesso al datore di lavoro di utilizzare in giudizio gli screenshot dei messaggi privati della dipendente, ha ritenuto la condotta di quest’ultima così grave da giustificarne il licenziamento per giusta causa, avendo «leso irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro».

Le motivazioni della sentenza (n. 2.636 del 10 giugno 2019) fanno leva sul comportamento della dipendente, che oltre ad aver installato «indebitamente un profilo Facebook sul telefono aziendale» e aver impiegato tale dispositivo «per intrattenere frequenti e numerose conversazioni private durante le ore di lavoro», ha rivelato «informazioni e notizie riservate riguardanti l’impresa ad aziende concorrenti dirette», in grado, anche solo potenzialmente, di «agevolare l’attività di imprese rivali». 

L’episodio evidenzia come sia ormai frequente che informazioni scambiate attraverso applicazioni di messaggistica istantanea e social network vengano usate dal datore di lavoro come prove documentali, anche quando egli non ne sia il diretto destinatario.

Inoltre, il caso riporta alla luce la questione della privacy del dipendente.
Le aziende infatti possono controllare le comunicazioni sui dispositivi aziendali e la cronologia delle esplorazioni web del lavoratore, a patto però che quest’ultimo venga prima informato sui motivi e le modalità del controllo.
La sentenza di Bari si spinge oltre, perché la segretaria non aveva ricevuto alcun avviso da parte del datore di lavoro. 

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