Una reazione verbale spropositata, a fronte di un provvedimento adottato dal datore di lavoro, può portare al licenziamento disciplinare del dipendente
Una lavoratrice veniva licenziata per giusta causa perché aveva proferito frasi offensive e minacciose nei confronti dell’amministratore giudiziario della società. (Un amministratore giudiziario è un soggetto che viene nominato dal tribunale per gestire l’azienda in particolari situazioni, ad esempio, in caso di impresa sottoposta a sequestro).
La lavoratrice decideva di impugnare il licenziamento, ritenendolo illegittimo. A suo dire, la relazione sui fatti avvenuti, redatta dall’amministratore giudiziario, non faceva piena prova circa quanto accaduto. La donna evidenziava, inoltre, che la sua reazione verbale fosse stata determinata dal provvedimento illegittimo di collocamento forzoso in ferie, adottato dalla società datrice di lavoro (nella persona dell’amministratore giudiziario).
La Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento, in ragione della «spropositata reazione verbale» della lavoratrice nei confronti dell’amministratore giudiziario (sentenza 14 gennaio 2021, n. 553).
I fatti che avevano portato al licenziamento della lavoratrice risultavano realmente accaduti: a prescindere dal valore di prova da attribuire alla relazione redatta sui fatti dall’amministratore giudiziario, anche le dichiarazioni dei testimoni avevano infatti confermato l’episodio.
Inoltre, il comportamento della dipendente risultava grave e incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro. Anche se tale comportamento era stato determinato da un provvedimento di collocamento in ferie forzate, ritenuto illegittimo dalla lavoratrice, in ogni caso la sua reazione verbale era stata comunque eccessiva.
Pertanto, la sanzione del licenziamento disciplinareÈ la sanzione estrema che il datore può infliggere a fronte di comportamenti del lavoratore contrari alle regole stabilite dalla legge e dal codice disciplinare aziendale. More è stata ritenuta congrua e proporzionata alla gravità della condotta della lavoratrice.
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