Senza ragioni specifiche, stop limiti di età nei concorsi pubblici

concorso-ragazza
(foto Shutterstock)

La Corte di Giustizia europea ha emesso un’Importante sentenza sul limite di età per partecipare al concorso di commissario di polizia

Porre un limite di età nei concorsi pubblici significa discriminare tutti coloro che hanno già superato questo limite anagrafico. Tuttavia, è una discriminazione che può essere giustificata da particolari necessità. 

Rischia di passare alla storia la recente sentenza del 17 novembre 2022 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha deciso su un caso promosso da un aspirante commissario di polizia che aveva da poco compiuto i 30 anni e quindi era troppo “vecchio” per partecipare al concorso. 

Secondo la Corte di Giustizia, da quanto risulta agli atti, il requisito anagrafico per l’accesso a questa professione appare sproporzionato e non giustificato.

Il divieto di discriminazione e le possibili eccezioni

Il divieto di qualsiasi discriminazione costituisce uno dei pilastri del diritto del lavoro dell’Unione Europea. Si tratta di principi che non possono essere derogati dagli Stati membri, cioè che devono essere sempre rispettati. 

La normativa principale è la Direttiva 78/2000 che disciplina la materia antidiscriminatoria e le possibili eccezioni in ambito lavorativo. Per quanto riguarda l’età, si tratta di una circostanza che non può essere motivo di un trattamento normativo diverso al momento dell’assunzione, né durante e né alla fine del rapporto. 

Ai sensi dell’art. 6 di questa Direttiva, l’età può legittimare un trattamento normativo diverso se le previsioni “siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari”.

La previsione di un’età massima per partecipare al concorso di commissario di polizia è una deroga ammissibile?

Il caso e la normativa

È questa la domanda a cui i Giudici del Lussemburgo hanno dovuto rispondere. Il caso riguardava un cittadino italiano al quale non è stato consentito partecipare al concorso di commissario di polizia. 

Il motivo? La legge italiana prevede che possano partecipare al concorso solo i candidati che non abbiano ancora compiuto i 30 anni di età e il ragazzo in questione li aveva compiuti da pochi giorni. Non si è dato per vinto e ha fatto ricorso contro la sua esclusione. 

Il Tar ha confermato la legittimità dell’esclusione, mentre il Consiglio di Stato ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia Europea per conoscere se l’attuale normativa italiana sia conforme ai principi comunitari.

I motivi di ricorso

Il candidato escluso ha denunciato più profili di illegittimità della normativa nazionale. A suo dire, il limite di età di 30 anni per partecipare al concorso è una discriminazione ingiustificabile perché:

  • il concorso prevede già delle prove fisiche e atletiche in grado di selezionare i candidati più prestanti, a prescindere dal requisito anagrafico.
  • Il bando riserva una quota a personale già in servizio purchè under 40 e dunque over 30 anni.

Sulla base di queste considerazioni il requisiti anagrafico sarebbe irragionevole e discriminatorio.

La sentenza della Corte di Giustizia

I giudici hanno accolto le censure mosse dal candidato escluso e hanno ritenuto che il requisito dell’età non risulta giustificato da alcuna specifica esigenza.

In particolare, hanno ricordato che una disparità di trattamento basata sull’età “non costituisce discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato”. 

A tal proposito, la stessa Corte già in passato si è espressa e ha ritenuto che il requisito dell’età possa essere considerato essenziale nel caso in cui sia legato a determinate capacità fisiche e specifiche attività da compiere. 

Tuttavia, nel nostro caso “le funzioni del commissario di polizia sono essenzialmente direttive e di carattere amministrativo. Le funzioni operative di tipo esecutivo che richiedono capacità fisiche particolarmente significative non sarebbero essenziali per l’esercizio della professione di commissario di polizia e gli interventi che richiedono il ricorso alla forza fisica sarebbero estranei alle mansioni tipiche dei commissari di polizia”.

La decisione del Consiglio di Stato

Ora la causa ritorna ai giudici nazionali, che saranno tenuti a giudicare il ricorso sulla base dei principi di diritto indicati dalla Corte di Giustizia. Nello specifico, per decidere se la legge italiana è conforme ai principi comunitari e dunque se il requisito anagrafico è una legittima deroga al divieto di discriminazione, i giudici italiani dovranno verificare se le funzioni effettivamente esercitate richiedano davvero capacità fisiche particolari. 

Se queste capacità non sono richieste, il limite di età è un trattamento discriminatorio e come tale deve essere disapplicato.

Leggi anche:

La Corte di Giustizia e il divieto di indossare simboli religiosi sul luogo di lavoro

“Non si assumono gay”: professionista condannato al risarcimento del danno

Sentenza Usa: licenziare lavoratore Lgbtq è discriminazione

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi gratuitamente le ultime novità, le storie e gli approfondimenti sul mondo del lavoro.