Sicurezza e mancata formazione del dipendente: la testimonianza dell’ispettore del lavoro vale come prova?

(foto Shutterstock)

La testimonianza degli ispettori del lavoro è sufficiente per affermare la responsabilità penale del datore di lavoro

IL FATTO

Il titolare di un ristorante è stato condannato per non aver fornito ad una propria dipendente, che al momento dell’ispezione stava lavorando “in nero” come aiuto cameriera, un’adeguata formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Gli ispettori hanno rilevato, in particolare, come la lavoratrice irregolare non avesse nessuna conoscenza su una serie di aspetti riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro, sulle procedure di primo soccorso e sulle norme antincendio. Nulla sapeva, inoltre, di chi fossero il responsabile della sicurezza, gli addetti al servizio protezione antincendi e il medico competente.

Tutte queste irregolarità sono emerse dall’attività di controllo effettuata da un’ispettrice che, intervistando la cameriera, aveva notato la sua reazione di stupore di fronte alle domande sulle norme in materia di sicurezza, constatando che ne era completamente all’oscuro.
Motivo per il quale, pur senza verbalizzare le dichiarazioni della lavoratrice, gli ispettori hanno contestato la mancata formazione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La sola testimonianza degli ispettori del lavoro sulle reazioni dei lavoratori intervistati è sufficiente per determinare la responsabilità del datore di lavoro?

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Innanzitutto, è importante ricordare che la mancata verbalizzazione delle dichiarazioni del lavoratore, ascoltato nel corso dell’ispezione, non produce alcun effetto sulla prova dei fatti contestati.
Per la Cassazione è sufficiente che gli ispettori siano in grado di esprimere e riportare le reazioni, e quanto hanno compreso direttamente dai comportamenti e dalle reazioni delle persone intervistate durante l’ispezione.
In questo caso, gli ispettori avevano riscontrato la totale inconsapevolezza della lavoratrice in merito alle informazioni sulla sicurezza che avrebbe dovuto ricevere dal datore di lavoro.

Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione, escludendo l’obbligo di verbalizzazione delle domande rivolte alla lavoratrice, ha ritenuto sufficienti le sole testimonianze degli ispettori del lavoro. Ha, quindi, condannando il titolare del ristorante al pagamento della sanzione di 2.000 euro per violazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2018).
Sentenza (10 ottobre del 2019 n. 41600)

 

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