Viaggi e trasferte fino al 30 giugno

(foto Shutterstock)

Ci si può spostare liberamente in ingresso e in uscita dall’Italia o ci sono ancora delle limitazioni di cui tenere conto?

Nell’ottica di una sempre maggiore, anche se non totale, apertura, il Dpcm dell’11 giugno 2020 ha introdotto una nuova disciplina per i viaggi da e per l’estero che resterà in vigore almeno fino al prossimo 30 giugno

Spostamenti dall’Italia all’estero

Con le nuove disposizioni viene chiarito che non sono più soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti verso i seguenti Paesi: 

  •   Stati membri dell’Unione Europea
  •   Stati parte dell’accordo di Schengen
  •   Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
  •   Andorra, Principato di Monaco
  •   Repubblica di San Marino e Stato della Città del    Vaticano

Gli spostamenti, invece, verso Paesi diversi da quelli elencati, fino al 30 giugno 2020, sono consentiti solamente per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Per quanto riguarda le trasferte di lavoro, dal momento che le esigenze lavorative devono essere “comprovate”, è necessario che il lavoratore in trasferta porti con sé tutta la documentazione aziendale utile ad attestare l’esigenza lavorativa dello spostamento e possibilmente anche la necessità e l’urgenza della stessa.

ATTENZIONE: in entrambi i casi è importante ricordare che devono essere conosciute e osservate anche le regole del Paese di destinazione, sia per quanto riguarda le eventuali limitazioni all’ingresso sia per le misure di contenimento adottate (es. necessità di rispettare un periodo di quarantena dopo l’ingresso).

Infine, per quanto riguarda i viaggi di lavoro, si ricorda che le trasferte devono essere assolutamente necessarie e non prorogabili, ossia tali da incidere negativamente sulla funzionalità dell’azienda se non effettuate. Diversamente, nella logica del distanziamento sociale e della riduzione degli spostamenti non necessari, si ricade nella regola generale della sospensione/annullamento di tutte le trasferte e viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già̀ concordati o organizzati, stabilita dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020.

Spostamenti dall’estero in Italia

Analogamente a quanto sopra, in seguito alle nuove disposizioni, chi proviene dai seguenti paesi e deve entrare in Italia non è più soggetto ad alcuna limitazione:

  •   Stati membri dell’Unione Europea
  •   Stati parte dell’accordo di Schengen
  •   Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord
  •   Andorra, Principato di Monaco
  •   Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano

Allo stesso modo, chi proviene da questi paesi non avrà alcun obbligo di quarantena all’ingresso in Italia. 

Mentre, fino al 30 giugno 2020, l’ingresso in Italia da paesi diversi da quelli elencati, resta consentito esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute

Le motivazioni che giustificano l’ingresso in Italia vanno comprovate tramite apposita autodichiarazione che andrà consegnata al vettore al momento dell’imbarco oppure tenuta con sé in caso di controlli se l’ingresso avviene con mezzi privati.
È bene che l’autodichiarazione sia accompagnata da tutta la 
documentazione aziendale utile a comprovare l’esigenza lavorativa dello spostamento possibilmente anche la necessità e l’urgenza della stessa.

Inoltre, chi fa ingresso in Italia da questi Paesi o chi vi abbia soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia, è tenuto a comunicare il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a rispettare un periodo di isolamento fiduciario (quarantena) di 14 giorni presso il domicilio prescelto.

Per quanto riguarda i lavoratori di rientro da una trasferta in uno dei paesi soggetti all’obbligo di quarantena, non sono tenuti a rispettare quest’obbligo nel caso in cui la trasferta estera sia durata meno di 120 ore (5 giorni). In caso contrario, anche questi saranno obbligati a rispettare la quarantena al rientro.

Per quanto riguarda invece i lavoratori che fanno ingresso in Italia da uno dei paesi soggetti all’obbligo di quarantena, per brevi trasferte, l’obbligo di iniziare il periodo di isolamento fiduciario può essere posticipato per un massimo di 5 giorni dall’ingresso. Allo scadere dei 5 giorni, il lavoratore è tenuto a lasciare immediatamente l’Italia o a iniziare, a quel punto, il periodo di quarantena di 14 giorni.

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