Viaggi e trasferte: le regole fino al 7 settembre

Viaggi e trasferte le regole fino al 7 settembre
(foto Shutterstock)

Le disposizioni per chi viaggia in ingresso e in uscita dall’Italia: chi ha l’obbligo di isolamento per 14 giorni? Ci sono eccezioni? Dove si scarica il modulo di autodichiarazione per l'ingresso?

In conseguenza del perdurare delle limitazioni alla mobilità da e per l’estero, dovute all’evolversi della situazione epidemiologica nel mondo, i vari stati hanno preso ulteriori misure che saranno in vigore fino al 7 settembre 2020. Vediamo le principali. 

Ingresso e uscita dall’italia: le limitazioni stato per stato

Ecco le disposizioni per gli spostamenti da e per l’Italia, valide fino al 7 settembre (salvo proroghe), in conformità al dpcm del 7 agosto 2020 e dell’ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020: 

  • San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione; 
  • Paesi UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna, Romania e Bulgaria), Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco: sono consentiti spostamenti da e per questi paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo. Per l’ingresso/rientro in Italia da questi paesi non vi è obbligo di isolamento né di effettuare test di screening. Resta l’obbligo di compilare l’autodichiarazione per l’ingresso in Italia dall’estero. 
  • Croazia, Grecia, Malta, Spagna: sono consentiti spostamenti da e per questi paesi senza necessità di motivazione , quindi anche per turismo. Per l’ingresso/rientro in Italia da questi paesi e per chi vi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti, il Ministro della Salute, con ordinanza del 12 agosto 2020, ha stabilito l’obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone nelle 72 ore antecedenti all’ingresso, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento (in questo caso in attesa di essere sottoposti al test è necessario restare in isolamento). È inoltre previsto l’obbligo di compilare l’autodichiarazione giustificativa per l’ingresso in Italia dall’estero e comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente. In caso di tampone risultato negativo non vi è alcun obbligo di isolamento.
  • Bulgaria e Romania: sono consentiti spostamenti da e per questi paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo. Per l’ingresso/rientro in Italia da questi paesi e per chi vi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti vige l’obbligo di isolamento per 14 giorni. È inoltre previsto l’obbligo di compilare l’autodichiarazione giustificativa per l’ingresso in Italia dall’estero e comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente. 
  • Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay: sono consentiti spostamenti da e per questi paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo. Per l’ingresso/rientro in Italia da questi paesi e per chi vi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti vige l’obbligo di isolamento per 14 giorni. È inoltre previsto l’obbligo di compilare l’autodichiarazione giustificativa per l’ingresso in Italia dall’estero e di comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente. 
  • Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Macedonia, Serbia, Colombia: sono consentiti spostamenti verso questi paesi solo per motivi di lavoro, di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Per l’ingresso/rientro in Italia è ancora in vigore un divieto di ingresso per chi proviene da questi paesi o per chi vi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti con le seguenti eccezioni:
    – cittadini italiani, di uno Stato UE, di un paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020 (per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana), al 16 luglio (per Kosovo Montenegro e Serbia) o al 13 agosto (per Colombia);
    – funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
    – equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto.

Per l’ingresso/rientro in Italia da questi paesi e per chi vi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti vige l’obbligo di isolamento per 14 giorni. È inoltre previsto l’obbligo di compilare l’autodichiarazione giustificativa per l’ingresso in Italia dall’estero e comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente. 

Resto del mondo: sono consentiti spostamenti da e per questi paesi solo per motivi di lavoro, di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. L’ingresso/rientro in Italia da questi paesi è inoltre sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Per l’ingresso/rientro in Italia da questi paesi e per chi vi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti vige l’obbligo di isolamento per 14 giorni. È inoltre previsto l’obbligo di compilare l’autodichiarazione giustificativa per l’ingresso in Italia dall’estero e comunicare il proprio ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria competente. 

Attenzione : si raccomanda di consultare sempre le disposizioni e limitazioni imposte nel paese di destinazione e negli eventuali paesi di transito per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle autorità locali. 

Chi ha l’obbligo di isolamento fiduciario?

È soggetto all’obbligo di isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni chiunque faccia ingresso in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei precedenti 14 giorni in un paese diverso da Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, con le seguenti eccezioni: 

  • per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Macedonia, Serbia, Colombia:
    – all’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante;
    – agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
  • per tutti gli altri paesi :
    – all’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante;
    – agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza , approvati dalla competente autorità sanitaria;
    – a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza , con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
    – a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’ obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
    – ai cittadini e i residenti degli Stati e territori che possono entrare in Italia senza bisogno di motivazione che fanno ingresso per comprovati motivi di lavoro;
    – al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
    – ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
    – al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
    – ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;
    – agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Disposizioni regionali

Il dpcm del 7 agosto prevede inoltre la possibilità da parte delle singole Regioni di disporre specifiche limitazioni o obblighi in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. A questo proposito si raccomanda sempre di verificare eventuali ordinanze o disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione

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