L’Agenzia delle Entrate si esprime nuovamente su uno dei temi più ricorrenti dell’ultimo anno. Dopo lo smart workingÈ una nuova modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, introdotta dalla l. 81/2017 e caratterizzata dall’assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro per il dipendente. More e le richieste di chiarimenti sui rimborsi delle utenze domestiche e dei costi dell’abbonamento internet, è il turno della seconda grande rivoluzione causata dall’emergenza pandemica: la didattica scolastica a distanza.
Una società, infatti, intende adottare un piano di welfare aziendaleÈ l’insieme di benefit e prestazioni che un datore di lavoro riconosce ai suoi dipendenti, in aggiunta alla normale retribuzione, con lo scopo di migliorarne la qualità della vita privata e professionale. More e tra i benefici offerti ai propri dipendenti c’è anche il rimborso di tutte le spese sostenute per l’acquisto di dispositivi (pc, laptop, tablet) necessari per la didattica scolastica a distanza. In alternativa, i lavoratori possono utilizzare dei voucher per l’acquisto di tali dispositivi presso rivenditori convenzionati.
L’istruzione dei figli dei lavoratori ha un ruolo centrale nell’offerta dei servizi ricompresi nel welfare aziendale.
Secondo l’art. 51 lettera f-bis del TUIRTesto Unico Imposte sul Reddito che disciplina la tassazione dei redditi. More rientrano nel welfare aziendale “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.
L’azienda può offrire direttamente il servizio scolastico, pagare e/o rimborsare le rette di iscrizione oppure incentivare e promuovere il diritto allo studio con apposite borse di studio.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, la società intende, invece, rimborsare i costi sostenuti per l’acquisto degli strumenti che permettono la frequentazione delle lezioni a distanza.
Con la risoluzione n. 37/e del 27 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che questa particolare forma di rimborsi rientra nella speciale previsione dell’art. 51 del TUIR, e quindi non concorre a formare il reddito del lavoratore: ciò significa che su questi rimborsi il lavoratore non deve pagare le tasse. Ugualmente se il dipendente preferisce utilizzare il voucher per l’acquisto presso i rivenditori.
Il motivo? Si tratta di “dispositivi fondamentali per consentire la didattica a distanza, il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione”.
Pertanto, l’offerta di questi servizi in un piano di welfare aziendale può essere liberamente usufruita dai lavoratori e si tratta di rimborsi (o voucher) esenti da qualsiasi onere fiscale.
L’Agenzia delle Entrate ricorda che è necessario conservare la documentazione relativa all’acquisto dei dispositivi e l’attestato, rilasciato dall’istituto scolastico, che comprovi la frequentazione delle lezioni a distanza.
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