Whistleblowing: più tutele per chi segnala illeciti

(foto Shutterstock)

Il Garante per la Privacy chiede maggiori tutele per proteggere l’identità di chi segnala riservatamente condotte illegali in azienda

LE INDICAZIONI DEL GARANTE

Il Garante per la protezione dei dati personali, con newsletter n. 460 del 20 dicembre 2019, ha fornito un parere sulle linee guida predisposte dall’Autorità Nazionale anticorruzione (Anac) in materia di tutela nei confronti degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità che possono avvenire in azienda (whistleblowing).

Secondo il Garante è necessario:

  • adottare ulteriori misure per proteggere l’identità di chi segnala riservatamente condotte illecite e quella dei presunti autori;
  • determinare in modo preciso i fatti che possono essere segnalati con il “whistleblowing” nella Pubblica amministrazione;
  • definire meglio il ruolo dei soggetti coinvolti.

WHISTLEBLOWING: COSA DICE LA LEGGE

L’obiettivo della legge (179/2017) è quello di contrastare i fenomeni di corruzione all’interno della pubblica amministrazione, riconoscendo una specifica tutela al dipendente che segnala gli illeciti di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa (whistleblower).
Gli illeciti possono essere segnalati direttamente all’Anac, al responsabile della prevenzione della corruzione, o possono essere denunciati all’autorità giudiziaria.
È vietato sanzionare, demansionare, licenziare, trasferire o sottoporre ad altra misura organizzativa, avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, il dipendente che abbia segnalato l’illecito.

In caso contrario, l’Anac può adottare sanzioni da 5 mila a 30 mila euro, mentre l’importo cresce da 10 mila a 50 mila euro in caso di mancata analisi delle segnalazioni ricevute.

WHISTLEBLOWING: IL PARERE DEL GARANTE SULLE LINEE GUIDA DELL’ANAC

Il Garante della Privacy ha osservato che è necessario adottare misure per incrementare le segnalazioni degli illeciti da parte dei dipendenti. Per questo motivo nelle linee guida dell’Anac devono essere evidenziate, circoscritte e definite meglio tutte le condotte segnalabili con il “whistleblowing”, in modo da impedire che gli uffici che gestiscono le segnalazioni possano rischiare di trattare impropriamente i dati delle persone coinvolte, magari per casi non previsti dalla normativa anticorruzione.

RESPONSABILITÀ E LIMITI

Secondo il Garante dovranno poi essere definiti meglio i diritti garantiti dalla normativa privacy anche per l’autore del presunto illecito. La possibilità di associare la segnalazione dell’illecito all’identità di chi fa la denuncia dovrà essere limitata al “responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”.
Importanti sono anche le indicazioni del Garante in merito alla sicurezza della piattaforma informatica utilizzata per le denunce.
Se viene usata la piattaforma internet per fare una segnalazione, il livello di sicurezza deve essere il più elevato possibile. Devono essere utilizzati sistemi sicuri per la trasmissione dei dati, per impedire che la piattaforma invii al segnalante notifiche sullo stato della pratica. Tali messaggi, infatti, potrebbero consentire di svelarne l’identità.

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