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Lavoro subordinato

Il contratto di lavoro subordinato si caratterizza per il fatto che il lavoratore si impegna a prestare la propria competenza e professionalità a un datore di lavoro, in cambio di una retribuzione e sotto il vincolo della subordinazione. Significa che il lavoratore subordinato è tenuto a rispettare il potere direttivo e disciplinare del proprio datore di lavoro. Differisce dal lavoro autonomo (come la partita IVA), perché in questo caso il professionista svolge un'attività in proprio a fronte di un corrispettivo e senza vincolo di subordinazione.  

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Lavoro subordinato: significato e definizione 

Il lavoro subordinato è noto informalmente anche come lavoro dipendente e viene definito dall'articolo 2094 del codice civile: "È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore". 

Questa è la definizione ufficiale del contratto subordinato, che contempla due requisiti determinanti, assenti invece nel lavoro autonomo: la eterodirezione e la dipendenza del lavoratore nei confronti del datore.

Queste sono dunque le caratteristiche principali del lavoro subordinato:

  • Sottoposizione del lavoratore ai poteri direttivo, disciplina e di controllo che vengono esercitati dal datore: svolgimento della prestazione su base si istruzioni, verifica sull'attività lavorativa svolta, applicazione di sanzioni disciplinari in caso di inadempimento. 
  • Svolgimento della mansione attraverso l'impiego di strumenti messi a disposizione dall'azienda. 
  • Osservanza di un orario di lavoro e obbligo di comunicare eventuali assenze e/o impedimenti. 
  • Necessità di concordare i periodi per il godimento delle ferie. 
  • Retribuzione periodica.  

Tutte le tipologie di contratto subordinato 

Esistono tre tipologie di contratto subordinato:

  • contratto a tempo indeterminato prevede che tra azienda e lavoratore si instauri un rapporto senza un termine finale prestabilito. E’ la forma normale e standard del rapporto di lavoro e non prevede alcun termine. Il rapporto di lavoro può cessare solo in caso di dimissioni o di licenziamento, che può essere per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, oppure per motivi oggettivi come difficoltà economiche ed esuberi di personale.
  • contratto a tempo determinato prevede una durata prestabilita e un termine finale. La durata massima del termine varia in base alle singole esigenze, alla storia lavorativa e alle previsioni di ciascun contratto collettivo.Il lavoratore non può essere licenziato prima del termine, se non per giusta causa, ovvero un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione dell'attività. I diritti sono gli stessi dei contratti a tempo indeterminato (ferie e permessi, malattia, tredicesima e quattordicesima, TFR).
  • contratto di lavoro part-time si distingue per la quantità inferiore di ore lavorate rispetto a quelle previste per il tempo pieno, fissato per legge in 40 ore settimanali (anche se in alcuni settori il limite può essere inferiore). Nel contratto di lavoro deve essere riportato chiaramente che si tratta di un tempo parziale, indicando nel dettaglio la durata della prestazione lavorativa e la collocazione dell'orario di lavoro.