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Trasferta

La trasferta è uno spostamento temporaneo del lavoratore, determinato e richiesto dal datore. Il luogo di lavoro non cambia stabilmente, ma soltanto per brevi periodi la cui entità è variabile a seconda delle esigenze dell'azienda. Se la trasferta avviene nel territorio nazionale, l’impresa non è tenuta a fare particolari comunicazioni.

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Resta vivo il consiglio di comunicare per iscritto al dipendente tutti gli estremi della trasferta di lavoro, con motivazione, date, luogo, coordinate, indicazioni di vario genere. Alcuni ccnl prevedono una retribuzione aggiuntiva per la trasferta, ma la somma può anche essere concordata volontariamente tra il datore e il lavoratore.  

L'importo ha lo scopo di compensare il disagio che si viene a creare in capo al lavoratore, che lascia il proprio domicilio e la propria routine per più giorni. La tipologia del rapporto di lavoro non cambia per quanto concerne gli altri aspetti del contratto. 

Trasferta: significato e definizione

La trasferta del lavoratore è disciplinata dall'articolo 51 del TUIR, che definisce anche gli aspetti fiscali degli importi erogati durante quel periodo, visto che da un punto di vista economico i compensi erogati a titolo di trasferta risultano esenti da contributi e imposte, se inferiori a certi limiti imposti.

Una definizione di trasferta è la seguente: "Il mutamento temporaneo del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa per il sopravvenire di esigenze di servizio che rendano necessario il dislocamento del lavoratore nel luogo dove tali esigenze siano sorte e per il tempo necessario al loro soddisfacimento". 

Nello specifico, per definirla tale, ci devono essere tre caratteristiche: 

  • L'assoluta eccezionalità dello spostamento
  • La sussistenza di esigenze occasionali del datore di lavoro. 
  • La precarietà della permanenza in una sede diversa da quella originaria: la trasferta, cioè, deve avvenire per un periodo di tempo limitato 

Nel corso della trasferta il dipendente ha diritto a una serie di indennità e rimborsi spese (come ad esempio quelle di viaggio e di soggiorno). Non è prevista una durata minima o massima per definire "trasferta" uno spostamento dal consueto posto di lavoro, ma è importante che sia temporanea e occasionale. Il distacco è invece l'assegnazione di lavoro più lunga e permanente in un'altra sede. 

Trasferta è diverso da trasfertismo, invece, è colui che opera in ambienti e luoghi sempre diversi. In questo caso non c'è una sede abituale di lavoro e il dipendente riceve un'indennità per la continua mobilità. Questa indennità è differente da quella di trasferta perché è fissa (quindi si prende tutti i mesi ordinari), è imponibile (al 50% del suo ammontare) ed è solitamente formalizzata con una lettera di conferimento. 

Trasferte: altre informazioni

L'indennità di trasferta gode di un particolare regime contributivo e fiscale, dato che non viene tassata se ha luogo al di fuori dei confini del Comune in cui è situata l'abituale sede di lavoro. Sono previste tre tipologie: 

  • Forfettaria. Al dipendente possono essere erogate indennità fino a 46,48 euro al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 euro al giorno per le trasferte all'estero. Se si rispettano questi limiti, le somme saranno esenti da imposte e contributi. 
  • Mista. Le spese di vitto e/o alloggio sono rimborsate interamente dal datore. La rimanente parte della missione viene compensata con un'indennità ridotta rispetto a quella forfettaria: 30,99 euro in Italia e 51,65 all'estero se viene ripagato uno tra alloggio e vitto; 15,49 euro in Italia e 25,82 all'esterno se vengono rimborsati entrambi. 

Analitica (o a piè di lista). Tutto quello che viene speso dal lavoratore in trasferta verrà rimborsato dal datore, presentando regolari scontrini e ricevute.